300 PARIE SECONDA. 876. Le servitù, che a termini delPart. 179 del Codice per la marina mercantile, gravitano sulle proprietà fronteggianti il percorso dei canali o rivi che sboccano in un porto, sono regolate dalle seguenti norme speciali. 877.1 muri di sponda, che ciascun proprietario fron-teggiante è obbligato a costruire lungo i canali e rivi che sboccano in un porto, saranno eretti sui margini dell’alveo dove le rive sono formate di materie franose e corrosibili od in decomposizione ; si eleveranno per l’altezza necessaria a contenere le materie discendenti dalle rive in tempo di pioggia. Ove le rive siano costituite da roccie o da terreni non franosi o corrosibili, i muri di riparo potranno essere invece eretti sul ciglio stesso delle rive, ed avranno l’altezza di un metro almeno. In ambo i casi i muri di sponda saranno sormontati da un parapetto dell’altezza di un metro, se dovranno servire eziandio come muri di sostegno dei terrapieni restrostanti. 878. Le fondazioni dei muri di sponda saranno in fabbrica ordinaria con malta di calce fino all’altezza di centimetri 50 almeno sopra il pelo delle massime piene. La parte superiore di tali muri ed il rispettivo parapetto, potranno essere formati invece con fabbrica [ di pietra a secco. Saranno assegnati a que-j sti muri le grossezze neces-j sarie e sufficienti per soddisfare allo scopo per cui vengono eretti. In difetto 1 di tali prescrizioni la grossezza sarà almeno eguale al terzo dell’altezza. 879. I trafori (barbacani) consigliati dall’arte nella costruzione di tali muri, avranno le dimensioni e saranno distribuiti alle distanze necessarie e sufficienti allo scopo. 880. I fossi di scolo delle proprietà, che vengono a scaricarsi nei rivi o nei canali, dovranno avere le loro chiaviche munite di adatte inferriate o graticcie, per trattenere le materie d’interrimento, ed essere preceduti da una fossa di epurazione in cui vengano a depositarsi le materie di interrimento, che i proprietari dovranno far di continuo estrarre. 881. Quando per circostanze speciali di località o per non costringere i proprietari fronteggianti a spese eccessive, si credesse di esonerarli, in seguito alla loro domanda, dalla costruzione di muri di sponda, in tal caso essi dovranno erigere attraverso e per