108 PARTE PRIMA. e represse con punizioni disciplinari : la disobbedienza semplice ; la negligenza nel prendere il suo posto ; la mancanza o negligenza nel servizio nautico detto di quarto o quarta ; la ubbriacbezza senza disordine ; l’assenza dal bordo senza autorizzazione del capitano, quando non oltrepassi le ventiquattro ore ; l’imbarco clandestino di vino, o di altre bevande fermentate ; la mancanza di rispetto ai superiori, e generalmente tutti i fatti provenienti da negligenza, i quali non costituiscono che una lieve mancanza, o un semplice mancamento all'ordine od al servizio della nave ; la perdita, per negligenza, del libretto di matricola, o del foglio di ricognizione ; ogni fatto, non ispecial-mente previsto dal presente Codice, di negligenza dei capitani o padroni nell’esercizio delle funzioni loro attribuite in materia di polizia di bordo, nel titolo secondo, capo nono, parte prima, dei presente Codice. 453. Le pene disciplinari sono : 1° La consegna a bordo da uno a cinque giorni ; 2° La guardia raddoppiata ; 3° La privazione della razione di vino, o di altra bevanda fermentata, da uno a due giorni ; 4° Gli arresti di rigore da uno a dieci giorni ; 5° Laritenuta della paga mensile da uno a trenta giorni, o la privazione di utili da una a cento lire ; 6° La esclusione dalla tavola del capitano da uno a dieci giorni ; 7° La proibizione di stare in coperta oltre due ore del giorno per un termine non maggiore di cinque giorni. 454. Nella applicazione delle suddette punizioni si osserveranno le seguenti norme : Le persone componenti l’equipaggio di una nave, a qualunque grado appartengano, saranno passibili delle punizioni enunciate nei numeri 1 a 5 inclusiva-mente dell’ articolo precedente, senza che l’ultima di esse possa mai infliggersi dal capitano o padrone ; Le persone indicate nel-l’art. 166 e alle lettere 6, c, d, e, dell’art. 451 soggiaceranno alle pene prescritte nel numero 4 ; I passeggieri saranno soggetti alle punizioni stabilite nei numeri 6 e 7. 455. Le persone dello equipaggio continueranno ad essere sottoposte alle regole di disciplina nel caso