388 PARTE TERZA. B. decreto 18 agosto 1920, n. 1257, che sopprime l’attuale categoria del personale di bassa forza delle Capitanerie di porto, istituendo in sua vece quella dei sott’ ufficiali di porto e ne approva le tabelle organiche relative (pubblicato nella « Gazzetta ufficiale » del 7 ottobre 1920, n. 237). VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d’Italia. Visto il R. decreto 20 novembre 1879, n. 5166 (serie 2a), che approva il Regolamento per l’esecuzione del testo unico del Codice per la marina mercantile ; Vista la legge 2 luglio 1908, n. 318, portante miglioramenti economici al personale della Capitanerie di porto ; Visto il R. decreto 2 settembre 1912, n. 998, circa il reclutamento della bassa forza del corpo delle Capitanerie di porto ; Visto l’art. 6 del R. decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2349, col quale è data facoltà al Governo del Re di provvedere alla costituzione di un personale di sottufficiali di porto e ad organizzarlo analogamente a quanto è stabilito per gli altri coipi armati dello Stato ; Visto il R. decreto-legge n. 304, in data 21 marzo 1920 ; Sentito il Consiglio dei Ministri ; Sulla proposta del Ministro per l’industria e il Commercio, di concerto con quelli della Marina e del Tesoro ; Abbiamo decretato e decretiamo : Art. 1. L’attuale personale di bassa forza delle Capitanerie di porto è soppresso, ed in sua vece è istituita un categoria di sott’ufficiali di porto, che fa parte integrante della forza pubblica e delle forze militari dello Stato, ed è preposta, in concorso agli altri agenti della forza pubblica, alla tutela della sicurezza della proprietà e delle persone nei porti e nelle rade, dove esercita funzioni esecutive e di polizia giudiziaria ed amministrativa.