MOD. E AGGIUNTE: ART. 523-528 R. 429 la banchina e la nave e viceversa. Dovendosi usare galleggianti per il trasbordo, questi dovranno essere muniti di pagliolo. Le merci della categ. VI in poi (infiammabili, esplosive e fulminanti, eccezione fatta delle categ. VII, gruppo Io, e X, gruppo Io) dovranno sempre, a bordo dei galleggianti,essere protette da tele di olona possibilmente non infiammabili. Saranno esclusi in massima dal trasporto delle merci pericolose i galleggianti muniti di macchina a vapore. Trattandosi però di quantità limitate ne potrà essere tollerato il trasporto sui rimorchiatori o barche a vapore, a condizione però che le merci possano essere collocate in coperta, fuori dell’azione del calore della macchina, e debitamente protette da tele di olona. Le barche a vapore e rimorchiatori, adibiti al servizio di rimorchio o di trasporto di merci pericolose, dovranno avere i loro fumaiuoli chiusi da rete metallica atta ad impedire l’uscita di scintille. 7. Norme speciali per il trasporto sui galleggianti. — Sullo stesso galleggiante non si potranno trasportare contemporaneamente materie fulminanti (categ. XIV e XV bis) con corrosivi (categ. II, gruppo Io), con infiammabili per decomposizione spontanea e autoriscaldamento (categoria VI) e coi gas compressi e liquidi (categ. VII, gruppo 3°). Le materie delle categorie ora indicate non potranno essere trasportate neanche insieme agli infiammabili ed esplosivi (categoria dalla Vili alla XIII) a meno che ogni categoria di merci non sia completamente isolata e protetta da tele di olona. Anche le merci appartenenti ai vari gruppi degli esplosivi dovranno essere trasportate separatamente o tenute separate sullo stesso galleggiante. Le merci pericolose devono essere stivate sui galleggianti in modo da non essere soggette a movimenti che possono produrre urti o sfregamenti. Le casse ed i recipienti dovranno avere il coperchio in alto e quelli contenenti esplosivi e fulminanti (categ. XI e seguenti) dovranno portare sul coperchio, scritta in modo ben visibile, la parola SOPRA. (Vedi art. 19 per le condizioni d’imballaggio). Per il trasporto di merci pericolose i galleggianti non dovranno essere mai caricati completamente : nelle rade e spiaggie aperte il limite di carico sarà i due terzi