MOD. E AGGIUNTE : ART. 934-968 R. 509 nerazione personale di lire 10 al giorno, computandosi per giornata intera qualsiasi frazione di giorno. 2*2. Qualora il pilota si trovi a bordo di una nave e questa non possa, per causa di forza maggiore o per altro motivo indipendente dalla volontà del capitano, essere guidata alla località di sua destinazione dal pilota stesso, questi deve rimanere a bordo della nave ed attendere che siano eliminati gli ostacoli impedenti il cammino o la manovra di essa, fino a quando gli sia possibile di riprendere l’esercizio del pilotaggio, senza che per questo abbia diritto ad aumento di retribuzione, salvo l’indennità prevista dall’articolo precedente. 23. Quando il pilota, a richiesta dell’autorità marittima, in base a domanda degli interessati, debba recarsi all’incontro di mia nave in arrivo, ha diritto all’aumento di un quarto della mercede stabilita dalla tariffa per l’entrata in porto, purché la nave sia raggiunta ad una distanza dal porto non superiore a dieci miglia, ed il pilota abbia dovuto attenderla per un periodo di tempo non superiore alle sei ore dalla partenza dal porto. Qualora invece la nave sia stata raggiunta a distanza maggiore delle dieci miglia, oppure l’attesa della nave da parte del pilota sia stata oltre le sei ore, il pilota ha diritto ad un aumentò oltre il quarto della mercede suindicata, da determinarsi, nel caso di disaccordo fra le parti, dall’autorità marittima ai sensi dell’art. 14 del Codice per la marina mercantile. 24. Il pilota che sia chiamato da una nave solamente per far giungere comunicazioni a terra, ovvero che, col permesso dell’autorità marittima, sia stato inviato da interessati a fare comunicazioni ad una nave, ha diritto ad una rimunerazione di lire 50, a carico della nave, nel primo caso, e degli interessati nel secondo, sempre quando la nave non sia a distanza maggiore di dieci miglia e non abbia avuto luogo alcuna operazione di pilotaggio, nel quale caso deve essere corrisposto il pagamento del corrispondente diritto in base alla tariffa. Qualora la nave sia a distanza maggiore delle dieci miglia, la rimunerazione è aumentata in proporzione, ed in caso di contestazione viene determinata dall’autorità marittima ai sensi dell’art. 14 del Codice per la marina mercantile.