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PAKTE
PRIMA.
   233.	I legni corsari o mercantili, presenti alla preda di una nave da guerra, non avranno alcun diritto alla ripartizione del prodotto della preda.
  Tuttavia se prendessero parte al combattimento, o salvassero dei convogli mentre le navi dello Stato combattono, avranno diritto ad un compenso sul prodotto della preda, in ragione del servizio prestato, da determinarsi dal Ministro di marina.
  Qualora poi i detti legni corsari o mercantili fossero stati richiesti dai comandanti delle navi da guerra per agire d’accordo contro il nemico, avranno diritto alla preda fatta in proporzione delle persone degli equipaggi, senza pregiudizio di quelle indennità che di diritto pei danni patiti.
  234.	Occorrendo che da un’armata, squadra o divisione all’àncora vengano staccate una o più navi per crociera o per altre operazioni ostili, e che da queste si faccia una preda in vista dell’armata, squadra o divisione, sulla parte riservata agli equipaggi sarà prelevato il terzo a favore dei legni predatori, e gli altri due tejzi saranno distribuiti in comune.
  Se l’armata, squadra o divisione sarà in navigazione od in vista, le prede,
tanto se siano state fatte dalle navi distaccate, quanto se siano fatte dall’armata, squadra o divisione, profitteranno in comune.
  235.	Quando la preda si faccia da una nave da guerra, staccata da un’armata, squadra o divisione a cui appartenga e fuori della vista della medesima, verrà assegnata al comandante in capo ed al capo dello stato maggiore dell’armata, squadra o divisione, la metà della parte che spetterebbe a ciascuno di loro secondo il grado, qualora la preda fossa stata fatta in vista dell’armata, squadra o divisione.
  236.	Se la preda si faccia da una batteria o fortezza dello Stato, si seguiranno le stesse regole prescritte per le prede fatte da legni da guerra.
  Quando poi la preda fosse fatta da una nave mercantile sotto il tiro del cannone di una fortezza o batteria di costa, e da questa siasi fatto fuoco sul nemico, il ricavo della preda sarà diviso come se tre quarti della preda fossero opera della nave, ed un quarto della fortezza o batteria.
  237.	Ogni individuo spedito in destinazione dai legni predatori per oggetti relativi al servizio, purché continui a far parte del-