238 PAUTE SECONDA. L’inventario sarà fatto mediante processo verbale in carta libera, e conterrà unaparticolareggiatadescrizione del numero scritto in tutte lettere, e della qualità degli oggetti inventariati. L’inventario sarà sotto-scritto dal capitano o padrone e dai testimoni. Se il defunto apparteneva allo equipaggio del bastimento, il capitano o padrone formerà pure il conto delle paghe o degli utili del viaggio, spettanti al defunto stesso fino al giorno della sua morte, e farà constare delle risultanze di questo conto appiè dello inventario su detto. Di tutte le operazioni di cui sopra sarà fatta menzione nel giornale nautico, siccome è prescritto dal-l’art. 347 del presento regolamento. 601. Compiuto l’inventario, gli effetti d’uso che furono al contatto del defunto saranno sottoposti a sciorino, ed indi conservati, assieme agli altri, nella cassa o nei sacchi appartenenti al defunto stesso, che saranno chiusi e suggellati a ceralacca. di oggetti preziosi ed i valori in carta o in moneta effettiva saranno conservati dal capitano o padrone, assieme al testamento, se fosse stato fatto sul mare ovvero fatto precedente- mente al viaggio, e rinvenuto fra le carte appartenenti al defunto. 602. Se il decesso sia avvenuto per malattia trasmissibile o contagiosa, il capitano o padrone, uniformandosi al disposto del-l’art. 99 del Codice per la marina mercantile, farà gettare immediatamente in mare gli effetti d’uso appartenenti al defunto, i quali essendo stati a contatto di lui, o per altra ragione, fossero giudicati pericolosi, e compilerà l’opportuno processo'verbale, sottoscritto da lui e dagli uffiziali di bordo, nel quale indicherà ogni oggetto gettato, e le cause ohe determinarono quest’atto di precauzione. Il detto verbale deve essere registrato nel giornale nautico, com’è prescritto dal su citato articolo del Codice. 608. Nel primo porto di approdo il capitano o padrone deve rendere conto agli uffizi di porto nello Stato, ed, ai regi uffiziali consolari all’estero, della successione della persona deceduta a bordo del suo bastimento, e nello stesso tempo deve consegnare : a) l’atto di morte formata in corso di navigazione nei termini e modi stabiliti dal Codice civile e dal presente regolamento;