310 PARTE SECONDA. «Ilo. Le licenze devono essere ritirate dai rispettivi uffizi nel corso del primo trimestre dell’anno successivo a quello in cui furono emesse per essere rinnovate. Le licenze ritirate, to-stochè saranno tutte riunite, si trasmetteranno dagli uffizi di porto dipendenti e dalle delegazioni autorizzate come nel precedente art. 899, all’uffizio circondariale, il quale, dopo di averne riconosciuta la regolarità, le spedirà al capoluogo del compartimento. 916. Nella relativa colonna del registro dei galleggianti saranno annotate la data delle licenze e le indicazioni riguardanti le persone cui durante l’anno furono intestate. 917. I galleggianti in generale anche quando non siano adoperati dai rispettivi proprietari, ma tenuti in disarmo nei porti o sulle spiagge, sono obbligati alla rinnovazione della annuale licenza. Da tale obbligo andranno esenti solamente quei galleggianti che si trovassero chiusi in magazzini o tirati a secco su terreno di proprietà privata o comunale. 918. Tutti gli uffizi di porto dovranno usare una particolare vigilanza affinchè niun battello eserciti la pesca limitata od il traffico senza essere munito della relativa licenza e della prescritta numerazione. In caso di contravvenzione seguiranno le norme ed i procedimenti tracciati dal Codice per la marina mercantile e dal presente regolamento per la punizione dei contravventori. 919. Nel caso in cui un galleggiante venisse adoperato per un servizio per cui fosse prescritto l’atto di nazionalità, o pure venisse demolito, distrutto o trasportato all’estero, la licenza dovrà essere ritirata e conservata dall’uffizio che l’ha emessa. 920. Se uno dei galleggianti munito di licenza da diporto, di pesca limitata, o di traffico interno, passasse durante l’anno per effetto di vendita, trasferimento di domicilio del proprietario o per altra ragione, dalla giurisdizione dell’uffizio che emise la licenza, alla giurisdizione di altro uffizio, l’uffiziale od impiegato di porto di quest’ultimo uffizio, dopo di avere inscritto il galleggiante nel proprio registro, farà constare appiè della licenza l’avvenuto passaggio, ed occorrendo, anche le variazioni riguardanti la persona cui è intestata la licenza, ed il proprietario del galleggiante stesso.