regolamento per la marina mercantile. 209 luogo in cui il bastimento si trova, o a cui è diretto, gli uffiziali di porto nello Stato ed i regi uffiziali consolari all’ estero possono trascrivere gli atti medesimi. In questo caso le parti interessate debbono farne domanda scritta nella quale sarà indicato il luogo suddetto. Della stessa facoltà potranno gl’interessati avvalersi all’estero richiedendo ad un regio uffizio consolare la trasmissione degli atti ad altro regio uffizio consolare del luogo ove si trovi il bastimento per eseguirne la trascrizione. Le spese per la legalizzazione degli atti e delle firme notarili a piè dei medesimi, quando ne sia il caso, non che quelle di trasmissione, ed ogni qualsivoglia altra spesa occorrente allo adempimento della richiesta formalità di trascrizione, sono a carico del richiedente. 416. L’autorità marittima dovrà rilasciare i certificati, che le fossero richiesti, di tutte le trascrizioni eseguite nei suoi registri. 417. La presentazione degli atti per eseguire la trascrizione come la richiesta di estratti dalle matricole, o di certificati di trascrizione, potranno farsi sia personalmente dagli interessati, sia per mezzo di interposte persone conosciute dall’uffizio o altrimenti autorizzate al disbrigo degli affari presso i pubblici uffizi. 418. I titoli presentati per la trascrizione saranno custoditi tanto dall’autorità marittima, quanto da quella consolare all’estero, in volumi separati e divisi per anno, secondo le seguenti categorie : 1° i contratti di costruzione, e quelli di ampliamento, modificazioni, variazioni o annullamento dei medesimi, come altresì gli atti e dichiarazioni di compartecipazione nella proprietà di bastimenti in costruzione e loro cessione ; 2° quelli di vendita, o altrimenti dichiarativi o traslativi di proprietà ; 3° quelli di pegno ; 4° quelli di prestito a cambio marittimo ; 5° gli atti portanti risoluzione di pegno o di prestito a cambio marittimo. Capo X. Dei proprietari ed armatori. 419. La dichiarazione di armatore nel senso espresso dall’art. 53 del Codice per la marina mercantile è facoltativa, quando il proprietario o i proprietari Cod. Mariti. 14