210 PABTE SECONDA. intendono essi stessi di conservare tale qualità. È invece obbligatoria, se la qualità di armatore sia stata conferita ad una persona estranea alla proprietà del bastimento. 420. La qualità di armatore, sia che voglia conferirsi dai proprietari ad uno di essi, sia che venga conferita a persona estranea alla proprietà del bastimento, consterà da processo verbale assunto in forma amministrativa dell’autorità marittima o consolare. Se la qualità di armatore sia attribuita con procura od altro titolo autentico, questo si dovrà unire al processo verbale. 421. Ai processi verbali, di cui nell’articolo precedente, si dà un numero progressivo annuale, e si conservano in volume negli archivi dell’uffizio ricevente, indicandovi esternamente l’anno ed i numeri estremi compresi in ciascun volume. Della fatta dichiarazione di armatore, o della inesistenza della medesima, de-vesi prendere nota nel ruolo d’equipaggio e nella matricola del bastimento. Dove le dichiarazioni di armatore sieno fatte in un uffizio di porto, presso il quale non si trovi la matricola in cui è inscritto il bastimento, l’uffizio medesimo fa le occorrenti comunicazioni a quello competente. Le norme precitate si osserveranno anche dai regi uffiziali consolari all’estero nei loro distretti. Essi però devono far pervenire copia delle relative dichiarazioni alla capitaneria di porto competente. 422. Chi deve rappresentare i proprietari, o gli armatori, nei vari casi previsti dall’art. 54 del Codice per la marina mercantile è in obbligo di esibiie all’uffizio di porto competente una dichiarazione scritta che comprovi la sua qualità. Tale dichiarazione può essere contenuta anche in una semplice lettera, purché la firma sia accertata dal sindaco, se fatta nel Regno, o dall’uffiziale consolare, se fatta all’estero. Le dichiarazioni si conserveranno negli uffizi di porto riceventi nei volumi di quelle di armatore, previa annotazione in matricola © nel ruolo d’equi-paggio. 423. I proprietari e gli armatori per farsi rappresentare nelle cancellerie dei regi uffiziali consolari all’estero, nei casi indicati nell’ alinea del succitato art. 54 del Codice, provvederanno il loro rappresen-