226 PAUTÉ SECONDA. dal Codice di commercio, debbono essere pagati dal capitano o padrone nell’atto dello sbarco, e, nel caso previsto dall-’art. 363 dello stesso Codice, depositati insieme alle spese di cura e di rimpatrio, nelle mani degli uffiziali di porto o consolari. Se il bastimento fosse ancorato all’estero o in un porto dello Stato ove non risiedono i proprietari o l’armatore, dovrà il capitano contrarre un prestito a cambio marittimo, quando non possa altrimenti soddisfare del suo avere la persona sbarcata. 479. Le norme stabilite coi precedenti articoli 475 e 476 saranno applicabili dagli uffizi di porto o consolari in mancanza di particolari accordi fra le parti al momento dello sbarco, o quando nelle convenzioni d’arruolamento non fossero stati espressamente determinati i mezzi e le condizioni di rimpatrio. 480. L’obbligo, come il diritto di rimpatrio, sia che avvenga da uno ad altro punto del Regno o dall’estero, nello Stato o da uno ad altro porto estero, non si riferisce che al porto di arruolamento, secondo il disposto deipari. 75 del Codice per la marina mercantile. Tuttavia le persone da rimpatriarsi potranno essere dirette al luogo di domicilio o in altro di loro scelta quando la spesa necessaria fosse minore o eguale a quella che abbisognerebbe per inviarle al porto di arruolamento. Del motivo di tale provvedimento gli uffiziali di porto o consolari faranno constare da apposita dichiarazione. Sezione II. Rimpatrii fatti d*ufficio dagli uffiziali consolari col mezzo di bastimenti nazionali a vela ed a vapore. 481. Il nolo e le spese di mantenimento da corrispondersi ai capitani o padroni di bastimenti nazionali a vela e a vapore pel trasporto nello Stato delle persone nazionali menzionate all’art. 114 del Codice per la marina mercantile saranno regolate nella seguente proporzione : a) se si tratti di persone appartenenti alla gente di mare abbandonate od indigenti : sui bastimenti a vela per ciascuna persona avente il grado di capitano lire 2 al giorno, per ciascun’altra persona lire 1,50 al giorno ; sui bastimenti a vapore per ciascuna persona avente il grado di capitano lire 3 al giorno, per eia-