REGOLAMENTO PER LA MARINA MERCANTILE. 225 marina mercantile, si dovessero anticipare dai capitani o padroni di bastimenti nazionali alle persone congedate all’estero, o nello Stato fuori del porto di arruolamento, sono determinate come segue : a) se il rimpatrio si effettua con bastimento a vela, la indennità consisterà nel prezzo del nolo e del mantenimento a bordo, da convenirsi secondo gli nsi locali : il secondo, il quale abbia grado di capitano, dovrà essere ammesso alla tavola del capitano di bordo ; tutte le altre persone congedate saranno trattate, in quanto a vitto e alloggio, come l’equipaggio di bordo ; b) se il rimpatrio avvenga con piroscafo o per ferrovia, l’indennità consisterà nel prezzo d’un posto dell’ultima classe per tutte indistintamente le persone dell’ equipaggio, fatta eccezione pel secondo di bordo, se egli abbia il grado di capitano, nel qual caso gli spetterà un posto ¡ della classe immediatamente superiore. 476. Durante il viaggio i in ferrovia, o sui piroscafi, 1 se nel prezzo di passaggio i non fosse compreso il vitto, < sarà corrisposta una inden- ] nità giornaliera nella proporzione seguente : ] al secondo di bordo, s se abbia grado di capitano, lire 2 ; a ciascuna delle altre persone dell’ equipaggio, lire 1,50. Inoltre trattandosi di viaggio in ferrovia, si aggiungerà, ove occorra, una indennità di bagaglio pari alla spesa pel trasporto di chilogrammi 40 pel secondo di bordo, avente il grado di capitano, e di chilogrammi 30 per ciascuna delle altre persone dell’equipaggio. 477. Se la persona congedata fosse ammalata o ferita, saranno calcolate o tenute in deposito le somme necessarie alle spese di cura nel luogo di sbarco, avuto riguardo a quanto prescrive sulla materia il Codice di commercio, ed alle spese di rimpatrio in base alle norme di cui nei procedenti articoli 475 e 476. Il danaro che avanzasse sarà dall’uffizio consolare, che ha ricevuto il deposito, mandato al Ministero della marina coi documenti giustificativi delle spese. Se trattisi invece di deposito fatto nello Stato, sarà cura del competente uffizio di porto di far tenere a chi spetta, col conto dimostrativo, il danaro sopravanzato. 478. I salari dovuti alle persone dell’ equipaggio, secondo le norme stabilite Cod. Mariti. 15