REGOLAMENTO PER LA MARINA MERCANTILE. 301 tutta la lunghezza del letto del canale o rivo rimpetto alla loro proprietà ed a valle delle medesime, i muri d’argine o di ritegno che loro verranno prescritti, a fine di stabilirvi a monte dei ristaili capaci di accogliere tutte le materie di interrimento delle acque. I proprietari, a cui sarà accordata la costruzione di tali muri, avranno l’obbligo di espurgare almeno due volte all’anno a totale loro caricoi ristaili anzidetti,cosicché prima delle pioggie di autunno o di primavera si trovino perfettamente spurgati. 882. I muri d’argine, di cui all’articolo precedente, saranno costruiti in fabbrica ordinaria con malta di calce; avranno l’altezza almeno di un metro e cinquanta centimetri, pel fondo naturale dell’àlveo, lo spessore almeno di due terzi dell’altezza ; e la distanza intermedia, che verrà prescritta nell’atto di concessione ; saranno inoltre muniti inferiormente di convenienti trafori o sgorgatoi pel semplice scolo delle acque, e superiormente saranno terminati da un robusto coronamento a guisa di sfioratore. 883. Tanto i muri di sponda e rispettivi parapetti, come quelli d’argine e loro accessori, saranno costruiti e mantenuti in . buono stato, a totali spese dei proprietari fronteg-gianti. 884. Quando tali spese interessino più proprietari ad un tempo, dovranno questi convenirsi fra loro pel riparto delle spese di costruzione e manutenzione e di spurgo, riunendosi, ove d’uopo, in consorzio a termini della vigente legge sui lavori pubblici. 885. Nell’esecuzione dei lavori, l’uffizio del genio civile, di concerto colla capitaneria di porto, prescriverà ai proprietari fronteg-gianti le norme speciali da osservarsi pel deposito dei materiali, per il carico ed esportazione delle terre provenienti dalle escavazioni e spurghi dei ristaili e fosse d’espurgazione per le costruzioni stabili o provvi. sorie, affinchè non si abbiano interrimenti di sorta negli alvei dei canali o rivi, e successivo danno nel porto in cui sboccano. 886. È vietato ai proprietari fronteggiant.i di versare o depositare nell’alveo dei canali e rivi sboccanti in un porto, terre, detriti ed altre materie qualsiansi, nè farvi escavazioni o variazioni di sorta, che alterino il regime del canale o rivo. 887. Le variazioni però nell’alveo che siano dall’au-