492 PARTE TERZA. Articoli 934-968 del Regolamento. R. decreto 31 marzo 1895, n. 108, che approva il Regolamento sui piloti pratici in sostituzione del capo VII, titolo III, del Regolamento per V esecuzione del Codice per la marina mercantile. UMBERTO I, ecc. ecc., Re d’Italia. Visto il Codice della marina mercantile 24 ottobre 1877 ; Visto il regolamento por l’esecuzione del Codice predetto, approvato con R. decreto 20 novembre 1879 ; Inteso il Consiglio superiore di marina in seduta del 15 febbraio 1895; Sentito il Consiglio di Stato in adunanza del 20 marzo 1895 ; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della marina ; Abbiamo decretato e decretiamo : Articolo unico. — Il capo VII, titolo III, del citato Regolamento per l’esecuzione del Codice della marina mercantile, approvato con R. decreto 20 novembre 1879, sui piloti pratici, è abrogato. In sua vece è approvato e reso esecutorio dal 1° maggio 1895, il Regolamento unito al presente decreto e firmato d’ordine Nostro dal Ministro della marina. Ordiniamo, ecc. Dato a Roma, addi 31 marzo 1895. UMBERTO. E. Morin. Regolamento sui piloti pratici. Art. 1. In applicazione del Codice per la marina mercantile saranno costituiti corpi di piloti pratici nei porti del litorale, nei quali ne sia riconosciuto il bisogno.