REGOLAMENTO PER LA MARINA MERCANTILE. 267 consegnate dagli inventori, o in altro più conveniente in cui siano state trasportate, a giudizio dell’autorità marittima, il capo del compartimento farà pubblicare, nei modi prescritti dall’art. 688 del presente regolamento, gli avvisi del rinvenimento delle cose su dette con diffidamento a coloro che credano di avervi diritto a giustificarne la proprietà ed a ritirarle pagando le spese di ricupero, se ve ne furono, ed il premio agli inventori, quando sia dovuto. 712. Di ogni ricupero il capo del compartimento dà partecipazione al Ministero della marina trasmettendogli copia dell’avviso pubblicato. Se la pubblicazione dell’avviso non abbia luogo per essersi presentati subito i proprietari a reclamare gli oggetti ricuperati, dovrà il capo del compartimento informarne il Ministero. 713. Presentandosi i proprietari a reclamare gli oggetti ricuperati dovranno giustificare le loro ragioni di proprietà con prove sufficienti. Quando questa giustificazione non lasci dubbio, l’uffizio di porto, presso cui gli oggetti trovansi depositati, consegnerà ai proprietari gli oggetti mede-1 simi contro il pagamento d’ogni spesa dovuta. Della consegna ai proprietari si farà constare mediante processo verbale, in forma amministrativa e sottoscritto da essi e dal capo d’uffizio di porto consegnante. 714. Se fra gli oggetti ricuperati ve ne siano alcuni di privativa dello Stato, saranno questi messi a disposizione dell’amministrazione delle gabelle,la quale, nel ritirarli, ne rilascerà ricevuta appiè del verbale di accertamento del ricupero di cui al precedente articolo 709. 715. Gli oggetti che non possono conservarsi o la custodia dei quali importasse spesa soverchia, saranno posti immediatamente in vendita e senza alcuna formalità preventiva se il pericolo di deterioramento sia imminente, in caso diverso, entro un breve termine da fissarsi dal capo del compartimento. 716. Alla vendita delle cose ricuperate si procederà nei modi stabiliti dall’articolo 684 del presente regolamento, seguendo il metodo dei pubblici incanti allorché il valore ' delle cose da vendersi è superiore alle lire 1000, ed il metodo della licitazione privata quando è inferiore. 717. Avvenuta la vendi-