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PARTE
PRIMA.
  tare il giornale di bordo al visto, di cui l’art. 115.
    417.	La mancanza di rispetto della gente di mare verso gl’impiegati delle capitanerie di porto, o gli ufficiali consolari all’estero, quando non sia di gravità tale per cui possa farsiluogo all’applicazione dell’artico-
  lo	425, sarà punita oon pene di polizia.1
    418.	Sarà egualmente punito con pene di polizia il capitano o padrone cbe, per negligenza, abbia perduto o distrutto alcuna delle carte di bordo della sua nave.
   419.	Ogni contravvenzione al disposto dell’articolo 24 sarà punita con ammenda sino a lire venti.
    420.	Le contravvenzioni al disposto dell’art. 160 saranno punite con pena pecuniaria estendibile a lire cinquecento.
    Gli strumenti che avranno servito allo scavo ed al trasporto delle materie sa-— ranno confiscati.
    421.	Le contravvenzioni al disposto dell’art. 179 saranno punite con pena pecuniaria che potrà estendersi a lire trecento.
    422.	Le contravvenzioni alle disposizioni contenute nel titolo terzo, parte prima di questo Codice, non spe-
  cialmente previste, saranno punite con pene di polizia, e, secondo la gravità delle circostanze, con multa estendibile a lire trecento.
  423.	Saranno eziandio punite con pene di polizia le altre contravvenzioni al presente Codice per le quali non sia sancita una pena speciale.
Capo X.
  Disposizioni speciali.
  424.	Qualunque falsificazione o alterazione di atti relativi alla visita delle navi, di libretti di matricola, o fogli di ricognizione, e di ogni altro atto o scrittura relativa alla navigazione od al traffico marittimo, non specialmente contemplata, da questo Codice, sarà punita col carcere non minore di sei, mesi.
  Nelle stesse pene, diminuite di un grado, incorreranno coloro che faranno uso degli atti o delle scritture suddette conoscendone la falsità.
   425.	Gli oltraggi e le violenze contro gl’impiegati delle capitanerie di porto, e contro gli ufficiali consolari all’estero, sono puniti colle pene stabilite dal Codice penale pei colpevoli di
1 Arresto tino a cinque giorni
ammenda tino a lire 50.