REGOLAMENTO PER LA MARINA MERCANTILE. 183 teressati, una terza stazzatura, di cui il risultato sarà tenuto come definitivo. Alle ristazzature d’ufficio potranno procedere uffi ziali del genio navale della regia marina, od uffiziali di porto, a scelta del Ministero della marina. 291. Se i risultati della ristazzatura facessero nascere fondato sospetto di dolo per parte del perito che procedette alla prece dente stazzatura, l’uffizio di porto farà di ciò constare mediante processo verbale in forma amministrativa per la denuncia alla competente autorità giudiziaria, nei modi prescritti dal presente regolamento. Sezione IV. Penti stazzatovi. 292. Le operazioni di stazzatura saranno eseguite da persone designate col titolo di periti stazzatori. 293. (Ili uffiziali del genio navale i quali abbiano cessato di appartenere alla reai marina ed ottenuta la patente di ingegnere navale e gli ingegneri navali sono, in virtù dello stesso loro grado, ammessi ad esercitare l’uffizio di periti stazzatori. 294. Potranno esercitare l’ufficio di periti stazzatori i costruttori navali di 1* e 2a classe, i quali siano riconosciuti idonei in seguito ad esame pratico dato innanzi alle commissioni marittime, di cui nella sezione prima, capo secondo, di questo titolo. I costruttori navali sono ammessi a prestare l’esame senza che occorra una speciale autorizzazione del Ministero della marina. Essi dovranno però preventivamente produrre alla capitaneria competente i documenti indicati nel-l’art. 297. 295. "Nei compartimenti e nei circondari marittimi, dove non si trovasse alcun costruttore navale di Ia e 2a classe, o non vi si trovassero in numero sufficiente, potranno essere abilitati alle funzioni di perito stazzatore i capitani marittimi, od altre persone riconosciute idonee mediante l’esame del quale tratta l’articolo precedente. L’ammissione agli esami dei capitani marittimi e delle altre persone su menzionate non potrà avvenire che per autorizzazione del Ministero della marina. 296. In casi speciali potrà il Ministero della marina far accertare l’idoneità delle persone, di cui nell’articolo precedente, mediante esame prestato innanzi a commissioni espressamente instituite nei luo-