242 PAKTE SECONDA. consiglino, potrà autorizzare ohe il ritiro, a la successiva consegna degli effetti della successione, sia fatta anche dagli uffizi di porto dipendenti. In questo caso però i documenti tutti dovranno trasmettersi al capoluogo del compartimento per la verificazione ed esame e pei relativi provvedimenti. 611. Nel caso in cui la persona deceduta a bordo di un bastimento nazionale sia uno straniero, gli uffiziali di porto nello Stato a gli uffiziali consolari all’estero, salvo quanto fosse diversamente disposto da speciali convenzioni internazionali, trasmetteranno la successione del medesimo, contro ricevuta, all’uf-fiziale consolare della nazione cui il defunto apparteneva, informandone i primi il Ministero della marina, ed i secondi il Ministero degli affari esteri. 612. Gli uffiziali di porto nello Stato ed i regi uffiziali consolari all’estero, nei casi in cui, secondo l’art. 99 del Codice per la marina mercantile, stimassero di vendere oggetti appartenenti alla successione di persona deceduta a bordo, si uniformeranno a quanto dispone l’art. 620 del presente regolamento. La somma ricavata dalla vendita, detratte le spese, sarà trasmessa, secondo i casi, all’autorità marittima o consolare estera, seguendo le norme stabilite cogli articoli 609 e 611 del presente regolamento. 618. Gli effetti d’uso appartenenti alle successioni, di cui nei precedenti articoli, saranno custoditi nell’uffizio di porto, cui furono consegnati dai capitani o padroni, o trasmessi dai Tegi uffiziali consolari o da altri uffizi di porto. 11 denaro, i valori e gli oggetti preziosi, negli stessi modi ricevuti, saranno, eccetto i casi indicati dal-l’art. 746 del presente regolamento, consegnati alla competente cassa dei depositi della gente di mare. 614. L’uffizio di porto cui furono consegnati gli effetti dolla successione di persona deceduta a bordo, dovrà spedire per lettera una copia dallo estratto del giornale nautico che ha ricevuto fra i documenti della successione, ovvero delle dichiarazioni assunte dal capitano o padrone nei casi contemplati nell’arti-colo 604, al Sindaco del luogo dell’ultimo domicilio del defunto, e non essendo questo conosciuto, al Sindaco del luogo di armamento del bastimento, e se questo fosse stato armato all’estero, al Sindaco del luogo dalla iscrizione del