CODICE PEE LA MARINA MERCANTILE. 49 158. Le concessioni perpetue delle pertinenze del pubblico demanio, indicate nel precedente articolo, devono essere autorizzate per legge. Le concessioni temporanee delle pertinenze suddette e tutti gli atti relativi si fanno dall'amministrazione marittima. Essa però sentirà l’avviso delle altre amministrazioni interessate, allorché trattisi di eseguire nello spazio da concedersi opere di natura stabile o di singolare importanza.1 159. È vietato di fare qualsiasi innovazione nei porti, nelle spiagge e nel lido, senza averne ottenuta speciale autorizzazione. Se l’innovazione arbitraria è già compiuta, l’amministrazione marittima denunzia il contravventore all’autorità giudiziaria per l’op- tempo necessario a prescrivere anteriormente ai RR. DI). 26 febbraio 1853 e 21 giugno 1859 (A. Catanzaro, 25 aprile 1901 - Dir. Maritt., 1901, 370). Non esistono leggi o regolamenti che vietino l’occupazione temporanea di un piccolo tratto di spiaggia di mare per uso di bagno ; la spiaggia del mare appartiene al demanio dello Stato, e quindi rimane fuori della sfera d’influenza dei Comuni (C. Roma, 4 luglio 1902 - Giurispr. Ital., 1903, 48). Non può considerarsi lido del mare quella terra che, stando sopra una costa più o meno elevata sul livello del mare, discendente a picco su di esso, non è mai raggiunta e coperta dal massimo flutto ordinario invernale ; è spiaggia quella continuazione del lido che non viene mai coperta dal flutto anzidetto : essa ò suscettibile di passaggio dal demanio pubblico al demanio privato dello Stato, quando venga a cessarne l’usTo pubblico, e, in tale ipotesi, può anche diventare proprietà privata (A. Genova, 13 dicembre 1909 — Legge, 1910, 136). Quella striscia di terra che sia situata sopra un’elevazione a picco sul mare e perciò non siaonai raggiunta dall’ordinario flusso, non può classificarsi come lido ; la parte del lido che non viene mai raggiunta dal flusso marino ed è denominata spiaggia, può diventare demanio privato dello Stato ed anche proprietà dei privati {A. Genova, 13 dicembre 1909 - Dir. Maritt., 1910, 402). Devesi intendere per lido quel tratto di terra ora scoperto ora coperto dall’onda nel suo flusso massimo : spiaggia è quel tratto di terreno vicino al mare ed oltre il lido che, per la sua situazione, è naturalmente destinato alle necessità comuni degli usi marittimi per approdi, per costruzioni, per arti marittime : essa può essere arenosa o rocciosa, secondo la natura del terreno, e non può avere un limite predeterminato variando la sua estensione da zero a parecchie centinaia di metri secondò la natura dei luoghi (A. Genova, 1° agosto 1910 -Dir. Maritt., 1910, 338). I provvedimenti di polizia marittima sono di competenza esclusiva dell’autorità marittima e non possono formare obbietto di azione giudiziaria (A. Palermo, 2 giugno 1905 -Dir. Maritt., 1905, 341). Confr. C., 422. 1 Confr. R., 757, 811. Cod. Mariti. 4