32 PAKTE PRIMA. Se la riduzione della razione fosse necessaria per forza maggiore, sarà dovuto al marinaio l’equivalente in denaro. Il caso di forza maggiore dovrà risultare da un processo verbale consegnato sul giornale e sottoscritto dagli ufficiali di bordo.1 96. Le persone del-T equipaggio, in numero non nunore del terzo, potranno reclamare contro la qualità o l’insufficienza dei viveri presso l’autorità marittima nello Stato, ed all’estero presso l’autorità consolare, e in difetto presso i comandanti delle regie navi, ed in mancanza di questi presso l’autorità locale. Eguale reclamo potrà essere fatto da qualunque passeggiero. Le suindicate autorità, previo accertamento del vero stato delle cose, ingiungeranno, ove ne sia il caso, al capitano o padrone di provvedere immediatamente, e, questi non ottemperando, provvederanno d’ufficio, prendendo la somma necessaria a cambio marittimo sul corpo e sugli attrezzi della nave, o sussidiariamente facendo vendere o dando in pegno merci nel limite dei bisogni.2 97. Verificandosi l’imbarco clandestino di armi da fuoco o di armi bianche, di polvere, di materie infiammabili, dovranno tali oggetti essere sequestrati dal capitano o padrone, e potranno, a seconda dei casi, essere distrutti o custoditi nella propria camera, per essere, compiuto il viaggio, confiscati. Sarà inoltre l’autore dell’imbarco clandestino punito con multa estendibile a lire duecento.3 98. I capitani e padroni sono responsabili degli oggetti e denari lasciati dalle persone che fossero decedute al loro bordo. Essi devono formare inventario per renderne conto all’autorità marittima nel- lo Stato, ed agli ufficiali consolari all’estero, nel modo che sarà stabilito dal regolamento.4 99. Gli oggetti di cui nell’articolo precedente, quando vi fosse pericolo di deperimento e vi concorresse altro giusto motivo, potranno dagli uffici di porto, o dagli ufficiali consolari all’estero, essere posti in vendita. Saranno distrutti dal ca- 1 Conir. C., 360 ; R„ 599. 2 Confi*. C., 390, 434 ; C. Comm., 590 e seg. 3 Confr. R., 633, 634. 4 Confr. C„ 362 ; B„ 600 e seg.