MOD. E AGGIUNTE: ART. 523-528 R. 425 determina le norme per l’imbarco, trasporto in mare e sbarco delle merci pericolose. 2. Sono abrogati gli articoli dal 523 al 528 incluso e dall’ 849 all’856, incluso, del Regolamento sopra citato per l’esecuzione del Codice della marina mercantile. Ordiniamo, ecc. VITTORIO EMANUELE. Morin Cocco-Ortu. REGOLAMENTO. Capo I. ~~ Classificazione delle merci pericolose. Art. 1. Norme per la classificazione. — La classificazione delle materie infettanti, tensive, infiammabili ed esplosive è riassunta in forma sinottica nel quadro allegato al presente regolamento. L’enumerazione delle merci in detto quadro non è completa, ma limitata a quelle più caratteristiche per ogni singolo gruppo. Avverandosi il caso di una merce non nominata, questa sarà classificata nel gruppo di quelle, che hanno caratteri omogenei : però, se vi fosse dubbio, dovrà essere classificata nel gruppo d’ordine superiore. Sorgendo contestazioni il giudizio sarà devoluto, secondo i casi, o ad un laboratorio chimico compartimentale delle Regie gabelle, o altro laboratorio chimico approvato dalla Prefettura, o ad una Direzione militare di artiglieria, o ad un collegio di periti tecnici legalmente abilitati, scelti dalla Autorità marittima. Il giudizio definitivo sarà poi affidato alla Commissione per le sostanze esplosive presso il Ministero dell’In-terno istituita col R. decreto 21 ottobre 1901, sentito il Laboratorio centrale delle gabelle.