MOD. E AGGIUNTE: ART. 523-528 R.
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determina le norme per l’imbarco, trasporto in mare e sbarco delle merci pericolose.
    2.	Sono abrogati gli articoli dal 523 al 528 incluso e dall’ 849 all’856, incluso, del Regolamento sopra citato per l’esecuzione del Codice della marina mercantile.
   Ordiniamo, ecc.
VITTORIO EMANUELE.
                                Morin
                                    Cocco-Ortu.
REGOLAMENTO.
Capo I. ~~
Classificazione delle merci pericolose.
    Art. 1. Norme per la classificazione. — La classificazione delle materie infettanti, tensive, infiammabili ed esplosive è riassunta in forma sinottica nel quadro allegato al presente regolamento.
   L’enumerazione delle merci in detto quadro non è completa, ma limitata a quelle più caratteristiche per ogni singolo gruppo.
   Avverandosi il caso di una merce non nominata, questa sarà classificata nel gruppo di quelle, che hanno caratteri omogenei : però, se vi fosse dubbio, dovrà essere classificata nel gruppo d’ordine superiore. Sorgendo contestazioni il giudizio sarà devoluto, secondo i casi, o ad un laboratorio chimico compartimentale delle Regie gabelle, o altro laboratorio chimico approvato dalla Prefettura, o ad una Direzione militare di artiglieria,
o	ad un collegio di periti tecnici legalmente abilitati, scelti dalla Autorità marittima.
    Il	giudizio definitivo sarà poi affidato alla Commissione per le sostanze esplosive presso il Ministero dell’In-terno istituita col R. decreto 21 ottobre 1901, sentito il Laboratorio centrale delle gabelle.