REGOLAMENTO PER LA oità, di cui nel libro li, capo III, § 1°, del Codice di procedura penale, ed essere citati o mediante avviso verbale o con biglietto, a seconda dei casi ; come è prescritto dagli articoli 163, 164, 165 e 167 del citato Codice. Occorrendo citare per testimoni carabinieri reali, guardie di dogana e di pubblica sicurezza, soldati sotto le armi od impiegati di alcune delle amministrazioni dello Stato, il capitano o l’uffiziale di porto deve darne contemporaneamente avviso ai rispettivi capi o superiori, acciocché impartiscano le occorreifti disposizioni per la comparizione. Per la gente di mare e pei passeggieri a bordo di un bastimento in servizio da citarsi come testimoni si prende norma dall’art. 1037 ultime alinea del presente regolamento. Sul modo di ricevere le deposizioni dei testimoni che godono di qualche privilegio od immunità giusta il disposto dal titolo III, libro III, del Codice di procedura penale si osserveranno le norme ivi contenute. 1041. I testimoni ed i periti a carico sono citati a spese dello Stato ; quelli nell’interesse dell’imputato delle persone civilmente responsabili e della parte ci- MARINA MERCANTILE. 339 vile, saranno citati a spese di questi rispettivamente. Qualora l’imputato, la persona civilmente responsabile o la parte civile giusti-fichi nelle forme prescritte dall’art. 9 del regio decreto 6 dicembre 1865, n. 2627, sul gratuito patrocinio la propria indigenza, il capitano o l’uffiziale di porto ordinerà che i testimoni ed i periti che la parte richiedente intenderà far sentire all’udienza siano citati a spese dell’erario, fissandone esso il numero, qualora la lista presentata all’ uopo gli sembrasse soverchiamente estesa. Se la istanza fosse rivolta ad ottenere copia dei documenti esistenti in pubblici archivi o presso pubblici uffiziali, il detto capitano od uffiziale di porto potrà ordinare il rilascio gratuito nei modi stabiliti dal precitato decreto. In quanto al modo di esaminare i testimoni e sentire i periti, ed ai provvedimenti contro i testimoni falsi o reticenti, o contro i colpevoli di falsa perizia, si applicheranno le disposizioni della legge generale, e quelle contenute nell’articolo 1011 del presente regolamento. 1042. La discussione della causa ha luogo secondo l’ordine seguente : 1° il capitano o l’uffi-