48 PAKTE PRIMA. vedere al ritorno, od assistenza di marinai naufragati, od altrimenti rimasti privi della loro nave, l’anticipazione sarà fatta nel modo determinato dal regolamento. 156. Pel cambio delle attuali patenti di capitano e padrone con quelle prescritte da questo Codice, come pure pel conferimento delle patenti a quei costruttori navali delle pro-vincie del Regno, in cui sinora non vi fu obbligo di patenti per tale industria, sarà provveduto con norme speciali stabilite per decreto reale. I costruttori navali, di cui in quest’articolo, dovranno giustificare il reale e pieno esercizio della loro industria prima della pubblicazione di questo Codice. I capitani e padroni, ed i marinai abilitati al piccolo traffico della pesca, i quali con data anteriore al 1° gennaio 1865 posseggano l’autorizzazione di estendere i loro viaggi oltre ai limiti assegnati per i loro rispettivi gradi, od abbiano comandato navi di portata superiore a quella rispettivamente determinata dagli articoli 59 e 60, continueranno a godere di consimili facoltà. Titolo III. Del servizio dei porti e delle spiagge. Capo I. Del lido del mhre e delle spiagge. 157. Le spiagge ed il lido del mare, compresi i porti, le darsene, i canali, i fossi, i seni e le rade, dipendono dall’amministrazione marittima per tutto quanto riguarda il loro uso e la polizia marittima. Le parti di spiaggia e delle altre pertinenze demaniali so vi aindicate, cbe, per dicbiarazione dell’amministrazione marittima fossero riconosciute non più necessarie all’uso pubblico, potranno fare passaggio dai beni del pubblico demanio a quelli del patrimonio del- lo Stato.1 1 Perchè un arenile possa far passaggio dalla categoria dei beni di pubblico demanio a quella dei beni patrimoniali, si richiede una speciale dichiarazione dell’autorità marittima ; tale dieliia-razione può farsi in qualunque modo e forma, purché l’autorità esprima chiaramente il suo avviso in proposito (A. Aquila, 5 marzo 1901 - Vir. Mariti., 1901, 144). I terreni abbandonati dal mare in modo permanente cessano di appartenere al demanio pubblico ; quésti terreni appartengono al patrimonio dello Stato, a meno che i privati non abbiano su di essi un diritto di proprietà, oppure li abbiano posseduti per il