REGOLAMENTO PER LA MARINA MERCANTILE. 189 distruzione dell’atto di nazionalità sia accertata nello Stato, la capitaneria di porto del compartimento cui appartiene il bastimen-’ to promuove dal Ministero della marina la emissione di un nuovo atto di nazionalità in luogo di quello perduto o distrutta, trasmettendogli all’uopo l’atto giurato di cui nel prece -dente articolo, la quitanza di pagamento del relativo diritto, ed un estratto di matricola del bastimento contenente le opportune indicazioni. Se la dispersione o distruzione sia accertata all’estero, i Tegi uffiziali consolari provvederanno come agli articoli 310 e 440 del presente regolamento. 312. Qualora, per circostanza di luogo o di tempo, o per urgenti necessità di commercio, non si potesse attendere il nuovo atto di nazionalità, ed il bastimento fosse diretto per un porto dello Stato, gli uffizi di porto potranno permettere che si compia il viaggio, annotando però sul tuoIo d’equipaggio il motivo per cui il bastimento parte senza l’atto di nazionalità. 313. Gli atti di nazionalità emessi dal Ministero non potranno essere consegnati agl’interessati se prima non siano trascritte a tergo degli atti medesimi tutte le annotazioni di pegno e di cambio marittimo che risulteranno sia dalle matricole, sia da atti tenuti in sospeso e non peranco trascritti per difetto dell’atto di nazionalità. 314. Se l’atto di nazionalità perduto venisse a ritrovarsi nello Stato, dovrà farsene tosto consegna all’ autorità marittima lo -cale, che lo trasmetterà alla capitaneria del compartimento dove il bastimento è inscritto : questa lo annullerà tracciandovi una linea diagonale e dichiarando a tergo il motivo del-l’annullamento. Se l’atto di nazionalità perduto si rinvenisse all’estero, il regio uffiziale consolare, cui dovrà consegnarsi, lo trasmette alla capitaneria di porto competente, la quale provvede aH’annullamento nel modo sopra indicato. 315. L’atto di nazionalità di un bastimento naufragato, demolito, o venduto ad estera persona, si ritira, e, debitamente annullato come sopra, si conserva nell’archivio dell’uffizio di porto, ove è inscritto, insieme al ruolo d’equipaggio già posseduto dal bastimento. 316. Le capitanerie di porto sono autorizzate a rilasciare ai costruttori navali copia autentica degli