13G PAKTE SECONDA. Titolo II. Dei servizi marittimi. Capo I. Delle matricole della gente di mare. Sezione X. Gente di mare di 1» categoria. 80. Le matricole nelle quali ai termini dell’art. 19 del Codice della marina mercantile, è inscritta la gente di mare di 1a catego -ria, saranno conformi al modello espressamente stabilito. Esse sono tenute, di regola, nell’uffizio del capoluogo del compartimento. Il Ministero potrà però autorizzare gli uffici di porto circondariali, che abbiano un’importanza speciale, a tenere essi pure le matricole della gente di mare appartenenti al proprio circondario. Le matricole si conserveranno riunite in volumi, distinti all’esterno con un numero progressivo. 81. Ogni iscrizione in matricola, oltre alle annotazioni del numero progressivo e della data in cui si opera la inscrizione, conterrà : 1° le qualità e gradi marittimi ottenuti dopo la matricolazione ; 2° le ricompense per azioni meritorie ; 3° il cambiamento di domicilio di cui si fosse fatta la dichiarazione ai termini dell’art. 24 del Codice della marina mercantile ; 4° la inscrizione sulle liste della leva di terra, quando il matricolato sia entrato nell’anno in cui compie il 19° anno di età ; 5° l’esito della leva ; 6° i servizi militari marittimi prestati dall’ inscritto, ed i congedi, riforme, diserzioni, rinvio sotto le armi, ecc. ecc. ; 7° il passaggio dalla 2“ alla la categoria della gente di mare ; 8° il permesso d’imbarco, ottenuto dall’inscritto prossimo alla leva ; 9° il nulla osta che si accorda ai matricolati che si recano all’estero ; 10° il permesso di staccar passaporto per l’estero, nei casi in cui questo permesso sia necessario per cagione di leva o di servizio militare ; 11° i movimenti d’imbarco e sbarco secondo le norme prescritte dall’art.90 del presente regolamento ; 12° le imputazioni avute per reati marittimi o comuni, e l’esito dei relativi procedimenti. Oltre alle suindicate si farà pure nelle matricole ogni altra annotazione che, secondo le circostanze, fosse necessaria.