REGOLAMENTO PER LA larghezza uguale al terzo di quella della bandiera. Il campo verde vicino all’asta, il bianco nel mezzo od il rosso all’estremo. La bandiera porterà sul campo bianco lo scudo di Savoia senza la corona reale. Le proporzioni ne saranno le seguenti : altezza della bandiera uguale ai due terzi della larghezza ; altezza dello scudo, compreso il campo azzurro, uguale alla larghezza del campo bianco ; larghezza dello scudo, compreso il campo azzurro, uguale a nove decimi della larghezza del campo bianco ; larghezza della fascia azzurra dello scudo, uguale ad un decimo della larghezza del campo bianco ; larghezza dei rami della croce, uguale ad un decimo della larghezza del campo bianco. 625. I bastimenti e i battelli nazionali mercantili o da diporto non possono inalberare la bandiera nazionale se non sono muniti dell’atto di nazionalità o del passavanti provvisorio, che ne tiene luogo, oppure della licenza, quando in ragione dol loro esercizio, vadano esenti dall’obbligo di munirsi dell’atto di nazionalità. Essi la inalberano ad MARINA MERCANTILE. 245 un’ asta di poppa od alla estremità del picco o dell’antenna di poppa. 626. È vietato ai bastimenti mercantili di far uso in qualsiasi circostanza della fiamma e delle insegne di comando adoperate dai bastimenti della regia marina. È parimenti vietato ai detti bastimenti di alzare la bandiera nazionale in testa d’albero, qualunque siano le autorità civili o militari che abbiano a bordo. 627. Oltre ai casi determinati nell’art. 172 del Codice marittimo, i bastimenti nazionali ed esteri, nei porti dello Stato, dovranno inalberare la bandiera ogni qualvolta venga ordinato dall’autorità marittima locale, ed i bastimenti nazionali dovranno pure inalberarla in corso di navigazione, allorché un bastimento da guerra dello Stato o di potenza amica ne faccia loro invito, inalberando esso stesso la propria bandiera. Sezione II. Leggi e regolamenti dei qwili devono essere provveduti i tasti-menti in corso di navigazione. 628. I bastimenti che imprendono viaggi di lungo corso o di gran cabotaggio devono, conformemente al disposto dell’alinea dell’ar-