CODICE PER LA MARINA MERCANTILE. 9 accordo fra le parti, e questo non riuscendo, ne stenderanno un processo verbale che, colla perizia cui avessero stimato di pro- cedere per l’accertamento dei fatti e col loro parere, trasmetteranno alla competente autorità giudiziaria.1 I L ’ omesso tentativo di concilia zione nauti il capitano di porto, a’termini del presente art. 16, non rende improeedibile l’azione spiegata nanti l’autorità giudiziaria (A. Genova, 2 maggio 1911 -Dir. Mariti., 1913, 325; Jd., 3 maggio 1912; Id., 1912, 233). A riguardo delle azioni nascenti da urto di navi nell’interno del porto, eccedenti le lire 400, la citazione delle parti davanti il capitano di porto per il tentativo di conoiliazione non è una pratica facoltativa, ma è stabilita tassativamente a pena di nullità ; e per tanto è improponibile ogni azione nascente da urto di navi nell’interno del porto, se tale intervento venga trascurato (C. Roma, 30 maggio 1904 - Dir. Mariti, 1904, 171). Non è procedibile l’istanza del marinaio verso il proprietario della nave per controversie di valore eccedente le lire 400, relative al contratto di arruolamento, se prima non tentò il prooedimento conciliativo davanti l’autorità portuaria (A. Genova, 31 marzo 1905 -Dir. Mariti, 1905, 92). II tentativo di amichevole accordo avanti il capitano del porto, che per il presente art. 16 nelle controversie eccedenti le lire 400 deve pracedere il giudizio avanti la competente autorità giudiziaria, ò obbligatorio per le parti, e non soltanto facoltativo. Ma la disposizione del citato articolo cessa di essere applicabile quando il giudizio sia iniziato dopo esaurito il contratto di arruolamento con lo sbarco del marinaio e la liquidazione dei conti (C. Napoli, 19 luglio 1907 - Foro, I, 1447). Non è questione di competenza, da sottoporsi alle sezioni unite della Cassazione, quella sulla proponibilità o meno di un’azione tra capitano della nave ed equipaggio, prima che siasi tentato l’esperimento di consiliazione avanti il capitano di porto ; siffatta questione è di competenza della Cassazione territoriale (C. Roma, 11 dicembre 1906 -Dir. Maritt., 1907, 5). Il presente art. 16 non fa obbligo alle parti di tentare l’esperimento della conciliazione innanzi alla capitaneria del porto nelle controversie eccedenti il valore di lire 400, ma lascia ad essi la facoltà di adire direttamente l’autorità giudiziaria (T. Genova, 17 luglio 1905 -Dir. Manti, 1906, 370). Nelle controversie eccedenti le lire 400 contemplate nel presente art. 16 il tentativo di accordo amichevole dinanzi al capitano di porto è obbligatorio, non semplicemente facoltativo, e quindi è improcedibile la domanda giudiziaria in ordine a tali questioni se non sia stato precedentemente adito il capitano di porto perchè si adoprasse ad ottenere un amichevole componimento fra le parti (C. Roma, 30 aprile 1904 -Foro, I, 587). L’omissione dell’esperimento di conciliazione avanti al capitano di porto, a’sensi del presente art. ÍB per le questioni d’indole marinara prevedute dall’art. 14 superiori per valore a lire 400, non rende irricevibile l’azione proposta avanti l’autorità giudiziaria ordinaria (T. Livorno, 29 luglio 1916-Dir. Comm., 1917, 28). Poiché è ai capitani e ufficiali di porto che il presente art. 16 fa obbligo di adoperarsi per un amichevole accordo tra le parti, non può dirsi sia imposto a queste ultime, sotto pena di nullità,