284 PARTE SECONDA. difetto, nel viciniore, l’annuo cànone fissato nelle condizioni speciali colla decorrenza ivi indicata. Il concessionario sarà tenuto al pagamento del cànone corrispettivo quando anche non usufruisca in alcuna parte dell’area concessa. 790. Ritardandosi il pagamento del cànone oltre un mese dalle stabilite scadenze, 1’ amministrazione demaniale potrà far dichiarare il concessionario decaduto dalla concessione con riserva d’ogni azione per danni, interessi e per le conseguenti spese. La somma in mora di pagamento sarà intanto fruttifera dal giorno della scadenza nella misura del 5 per cento. Il concessionario è in obbligo di far registrare nell’uffizio di porto, presso cui fu stipulato il suo contratto le quitanze dell’agente demaniale, cui egli pagò le rate del cànone stabilito. 791. Le aree concesse saranno assunte in consegna dal concessionario nei modi e termini fissati dal presente regolamento. Appena riceverà l’ordine dalla capitaneria, e dentro il termine prescritto dalle condizioni speciali, egli dovrà avere eseguite le opere ed impreso l’esercizio della concessione, nè potrà tale esercizio essere interrotto o sospeso per un intervallo di tempo maggiore di quel- lo previsto. 792. Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l’amministrazione dell’esatto adempimento degli oneri assunti, e verso i terzi di ogni danno cagionato, nell’esercizio della concessione alle persone ed alle proprietà. 793. L’esercizio della concessione si intende particolarmente soggetto alle discipline e servitù in vigore per la polizia dei porti e spiagge, e competerà direttamente agli uffiziali delle capitanerie di porto di vigilare alla piena ed esatta osservanza della concessione. Il concessionario s’intende inoltre sempre obbligato ad osservare le norme, obbligazioni e prescrizioni, che gli venissero imposte dai competenti uffizi nei rapporti dei servizi militari, doganali e d’ordine e interesse pubblico. 794. Durante il contratto il concessionario non potrà indurre alcuna servitù nelle parti attigue ai siti concessigli, nè recare incaglio agli usi ed alla pubblica circolazione cui fossero destinati. 795. Il concessionario dovrà lasciar libero l’accesso nei siti concessigli, e negli