MOD. E AGGIUNTE : AET. 934-968 E. 505 mina definitiva può essere licenziato in base ad ordinanza motivata dal capitano di porto capo del compartimento, contro la quale è ammesso ricorso al Ministero della marina, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento. Il ricorso non ha effetto sospensivo. Il licenziamento tuttavia non può essere ordinato durante il tempo compreso nel periodo di esperimento in cui l’aspirante presta servizio alla immediata dipendenza di un pilota ; ma può essere disposto in qualsiasi altro momento del periodo stesso. Ai candidati prescelti è rilasciato dal capitano di porto un certificato di abilitazione provvisorio, da sostituirsi con uno definitivo al termine dell’anno di esperimento. Questo certificato deve essere custodito dal pilota, che è tenuto a farne esibizione ad ogni richiesta sia dell’autorità, sia dei capitani delle navi sulle quali egli si presenti a prestare la opera sua. 6. In ogni corpo di piloti il capo del compartimento nomina il capo e, secondo il bisogno, uno o più sotto capi fra gli stessi piloti per titolo di merito, sentito l’ufficiale di porto competente, se trattisi di corpo stabilito fuori del capoluogo del compartimento. 7. Compete al capo pilota di regolare il servizio di pilotaggio, in base alle istruzioni dell’autorità marittima, mantenere l’ordine e la disciplina fra i piloti e curare l’amministrazione del corpo ; egli ha l’obbligo di fare immediato rapporto all’autorità marittima di ogni fatto meritevole di speciale menzione. Il capo pilota è coadiuvato dai sotto-capi e può essere sostituito, in caso di bisogno, da uno di essi, a giudizio dell’autorità marittima. 8. I piloti devono, di massima, aveTe residenza dove ha sede il corpo e non possono allontanarsene senza l’autorizzazione dell’autorità marittima. Essi devono avere un ufficio dove siano sempre reperibili. 9. L’autorità marittima stabilisce il turno di servizio dei piloti ed ha anche facoltà di cambiarlo. 10. Nell’ordinamento speciale di ciascun corpo di piloti, di cui al successivo art. 33, sono determinati numero, qualità e dimensioni dei galleggianti dei quali esso deve essere fornito. Il comando di ciascun galleggiante è affidato ad uno dei piloti designati dall’autorità marittima.