304 PABTE SECONDA. Disposizione transitoria. 898. Entro il termine di un anno a datare dall’emanazione del presente regolamento, gli uffizi del genio civile, previ concerti colle capitanerie competenti, pi o -cederanno ad una visita di ciascuno dei rivi e canali che sboccano nei porti compresi nella loro giurisdizione, per riconoscere la condizione dello rispettive sponde. I proprietari fronteggian-ti, i quali all’atto di tale ri-cognizione, non avranno aucora ottemperato alle precedenti disposizioni, saranno inscritti in apposita | tabella, che verrà rassegnata alla prefettura della prò- j vincia, perchè siano invitati [ d’uffizio a presentare, entro il termine che sarà pre- j scritto, le documentate do- j mande di cui è cenno al-l’art. 888, all’oggetto di potere intraprendere la rego- j lare costruzione delle opere occorrenti. Capo VI. Dei battelli ed altri galleggianti esenti dall’obbligo dell’atto di nazionalità. Sezione I. Inscrizione, trapasso di proprietà, passaggio di compartimento e demolizione. 899. I battelli, le barche ed altri galleggianti che, secondo l’art. 28 del Codice per la marina mercantile, sono esenti dall’obbligo dell’atto di nazionalità, non possono, salve le eccezioni contenute negli articoli 146 e 188 del Codice medesimo, adoperarsi alla pesca costiera, al servizio dei porti e delle spiagge, o ad altro qualunque uso, se non siano provveduti d’una licenza da rilasciarsi dagli uffizi di porto circondariali e dipendenti, ed anche dalle delegazioni di porto, le quali fossero espressamente a ciò autorizzate dal Ministero nei termini e modi indicati nella presente sezione. 900. In ognuno dei su indicati uffizi sarà tenuto un registro, conforme al model- lo stabilito, per inscrivervi i battelli ed altri galleggianti mentovati all’articolo precedente, i quali si trovino nella circoscrizione territoriale del comune in cui è stabilito l’uffizio, ed in quella delle delegazioni di porto designate dal capo del compartimento. La inscrizione sarà determinata dal luogo in cui sono domiciliati i proprietari, o da quello dove ordin-riamente stanziano i galleggianti. Ciascun galleggiante sarà inscritto con un numero progressivo, che dovrà portare dipinto in modo appariscente sui lati esterni,