294 PAKTE SECONDA. zioni del presente regolamento. Potrà però, in quei porti nei quali sia riconosciuto necessario, essere stabilito sui moli, o sulle calate, un deposito permanente di zavorra a fine di assicurarne, in ogni caso, la fornitura ai bastimenti. L’appalto del deposito sarà dall’autorità marittima aggiudicato al pubblico incanto, alle condizioni stabilite nel relativo capitolato d’oneri. L’aggiudicatario avrà l’esclusivo diritto del deposito permanente di zavorra in porto, per la durata dell’appalto stesso ; però senz’alcun pregiudizio della libertà d’inzavorra-mento dei bastimenti stabilita all’ articolo precedente. 848. In conformità del-l’art. 163 del Codice per la marina mercantile, compete ai capitani di porto, sentito, dove occorra, il parere dei locali uffizi del genio civile, per i porti, spiagge e fari, di formare e pubblicare i regolamenti per il maneggio della zavorra nei porti, rade e canali del rispettivo compartimento, determinando i luoghi e i modi d’imbarco e sbarco, le cautele da osservarsi, le norme per le domande ed i permessi di inzavorramento, la tariffa dei prezzi delle zavorre, ed ogni altro provvedimento opportuno. Sezione V. Dello sbarco e imbarco nei porti di materie esplosive ed infiammabili. 849. Tanto il caricamento quanto lo scaricamento nei porti del petrolio, della nafta, della benzina e delle altre materie infiammabili contemplate dall’art. 523 del presente regolamento, sarà soggetto alle seguenti regole generali, oltre a quelle particolari che fossero stabilite nei regolamenti speciali di ciascun porto. 850. Ad ogni bastimento, che arrivi con carico totale o parziale delle materie indicate nell’articolo precedente, sarà dall’uffizio di porto assegnato subito un posto di ancoraggio lontano o segregato al possibile da quello degli altri bastimenti. Lo stesso sarà fatto per ogni bastimento che intenda caricare in porto le dette materie per esportarle. 851. I capitani dei bastimenti, che arrivano carichi delle materie suddette, presentandosi all’uffizio di porto a dare il costituto, dovranno dichiarare la qualità e la quantità delle medesime e la condizione