240 PARTE SECONDA. nenti alla successione, l’autorità marittima o consolare compilerà processo verbale delle osservazioni fatte e delle prove raccolte pei relativi procedimenti giudiziari a carico degli autori del reato ; provve-derà ad un tempo ad assicurare agli eredi i valori che non fossero stati dichiarati nello inventario. In caso di consegna di testamento fatto sul mare, l’autorità marittima o consolare, per gli effetti della responsabilità penale, verificherà se il capitano o padrone abbia ottemperato a quanto è disposto dagli articoli 791, 792, 793, 794 e 795 del Codice civile, ed osserverà quanto è prescritto dagli articoli 796 e 797 del Codice medesimo, redigendone apposito verbale. 606. Qualora all’atto della consegna della successione mancasse alcuno degli oggetti descritti nell’inventario, ovvero se alcuno di essi si trovasse di qualità diversa da quella indicata neU’inyeptario medesimo, l’autorità marittima o consolare ricevente ne chiederà canto al capitano o padrone. Della mancanza, o della differenza di alcuno degli oggetti suddetti, come degli schiarimenti dati dal capitano o padrone si farà espressa menzione nella ricevuta da scriversi appiè del detto inventario, in conformità dell’ articolo precedente. 607. La ricevuta che, secondo gli articoli precedenti, si rilascia al capitano o padrone farà fede soltanto degli oggetti consegnati, ma non è di ostacolo all’azione, che possono intentare gli eredi per tutto ciò che crederanno esser stato occidtato, sottratto o disperso, quantunque l’autorità marittima o consolare non abbia fatto alcuna osservazione all’atto della consegna. 608. Se il luogo del primo approdo sia all’estero ed il bastimento sia diretto al porto di armamento nel- lo Stato o ad altro prossimo al medesimo, i regi uffiziali consolari, dopo di aver proceduto alla verificazione ed accertamenti di cui al precedente art. 604, ritireranno l’atto di morte ed una copia dell’inventario per le informazioni relative al decesso ed alle successioni che debbono dare al Ministero della marina, e commetteranno al capitano o padrone di consegnare gli effetti tutti componenti la successione all’autorità marittima del luogo di destinazione nel Regno, la quale sarà da loro opportunamente avvisata.