REGOLAMENTO PER LA MARINA MERCANTILE. 191 323. 11 ruolo d’equipaggio deve contenere : 1° la data dell’armamento e quella del disarmamento ; 2° l’elenco dell’equipaggio nell’ordine seguente : capitano, o padione, uffi-ziali e sottuffiziali di bordo, marinari, mozzi, fuocMsti ed uomini di rinforzo, e quelle altre persone che in qualsiasi qualità fossero addette al servizio del bastimento e dei passeggieri ; 3° la indicazione numerica dei passeggieri ; 4° la descrizione delle armi e delle munizioni di cui fosse provvisto il bastimento, coi successivi aumenti o diminuzioni. Le persone componenti l’equipaggio non devono inscriversi sul ruolo con qualificazioni diverse da quelle stabilite dal Codice per la marma mercantile. Le persone poi non appartenenti all’equipaggio, ed imbarcate come addette al servizio del bastimento e dei passeggieri, s’inscrivono sul ruolo colla qualità con cui s’imbarcano. 324. La data del disarmamento si appone sul ruolo d’equipaggio : a) quando devesi ritirare per rinnovarlo ; b) quando il disarmamento è chiesto dal capitano o padrone per una ragione qualunque ; c) quando è finito il viaggio, ed è licenziato l’equipaggio ; d) quando succeda uno dei casi che ritardano, sospendono, o rompono il viaggio, ed avviene il licenziamento dell’ equipaggio. 325. Se le condizioni di arruolamento dell’equipaggio non risultassero da atto stipulato nei modi stabiliti dal Codice di Commercio, il ruolo indica nelle opportune colonne : a) il salario mensile di ciascun arruolato, o la parte di utile, o la somma che fosse stata stabilita per l’intiero viaggio ; b) il viaggio o viaggi da compiersi, o la durata dell’arruolamento ; c) trattandosi di viaggio o viaggi con compartecipazione di utili, o di noli, la parte che deve essere riservata a favore dei proprietari del bastimento, e qualsiasi altra prelevazione. Caso che esistano convenzioni di arruolamento j fatte nei modi prescritti dal Codice suddetto, il ruo- lo d’equipaggio indica la I data dell’atto di convenzione, ed il salai io mensile di ciascun arruolato, o la parte di utili, o la somma stabilita per l’intiero viaggio. 326. Nel ruolo d’equipag-' gio si annotano altresì :