REGOLAMENTO PER LA procede in conformità del disposto dal precedente art. 96. Sezione III. Disposizioni comuni alla 2* e 2* categoria. 114. I documenti prodotti per la inscrizione fra la gente di mare dovranno essere verificati dall’uffi-ziale di porto incaricato. Se trovati regolari, saranno accettati facendone constare da apposita annotazione, firmata dal predetto uffiziale ; se irregolari, dovranno essere restituiti all’interessato. 115. Tutti i documenti prodotti si conservano in fascicoli nell’uffizio che ha operato l’inscrizione. In ogni fascicolo sarà esternamente annotato il nome e cognome dell’inscritto, nonché la data ed il numero dell’inscrizione. 116. Tanto per le inscrizioni della gente di mare di prima, quanto per quelle di seconda categoria, gli uffizi di porto tengono le relative rubriche. 117. Qualunque sia l’età in cui una persona chiede l’inscrizione fra la gente di mare, non può avere altra qualità che quella che gli compete in conformità delle disposizioni dei precedenti articoli 83 e 106, eccettuati i casi previsti dagli articoli 63 e 64 del Co- MARINA MERCANTILE. 143 dice per la marina mercantile. 118. Le persone matricolate fra la gente di mare di prima categoria possono dedicarsi, conservando i loro libretti di matricolazione, alle arti che esercitano quelle di seconda categoria, senza essere inscritte nei registri relativi e fornite del foglio di ricognizione. In questo caso, dopo acquistato il periodo di navigazione, o lavorìo prescritto per appartenere alla leva di mare, non si fa alcuna annotazione nei relativi registri dell’ulteriore lavorìo acquistato. 119. È permesso il passaggio degl’inscritti da una all’altra categoria. Però le persone della seconda categoria non possono passare alla prima se non provano, nei modi precedente-mente fissati, di avere le altre condizioni stabilite per le inscrizioni della gente di mare di prima categoria. 120. Le persone della gente di mare, per provare la loro arte esercitata all’estero, o con bastimenti di estera bandiera, o negli stabilimenti marittimi, devono presentare, possibilmente desiniti dai ruoli d’equipaggio, i relativi certificati, o rilasciati dai capitani dei bastimenti esteri, ovvero dai capi degli stabilimenti, dovendo però,.