MOD. E AGGIUNTE: ART. 543-587 R. 469 dei boccaporti e di altre aperture, alla disposizione delle cuccette ed al maggiore o minore rivestimento di materiali refrattari contro le tpareti od all’esistenza ili controparatìe, che attenuino l’irradiazione del calore. 13. Ciascuna cuccetta normale non potrà servire che per una sola persona d’età superiore ai sei anni, o per una coppia di ragazzi d’età superiore ad un anno ed inferiore a sei. Per eccezione alle coppie di ragazzi di eguale sesso, di età superiore a sei anni ed inferiore a dieci, e preferibilmente appartenenti alla stessa famiglia, potranno essere assegnate cuccette speciali aventi una larghezza non minore di 80 centimetri. Sarà perciò in facoltà degli armatori di costruire, in sostituzione di altrettante cuccette ordinarie, un conveniente numero di cuccette larghe 80 centimetri, subordinatamente però all’osservanza di tutte le altre condizioni stabilite dal presente Regolamento, per collocarvi le dette coppie di ragazzi. Uguali cuccette speciali dovranno essere, di regola, assegnate alle donne, che il medico di porto avrà riconosciuto in istato di avanzata gravidanza, ed a quelle aventi con sè bambini di età inferiore ad un anno ; al quale scopo le cuccette montate nei locali destinati alle donno e nella corrispondente infermeria dovranno, per la decima parte almeno, avere la suindicata larghezza. 14. Ciascun corridoio di passaggio fra i gruppi di cuccette dovrà avere una larghezza media di 80 centimetri, con un minimo di 60. Tali corridoi ed ogni altro spazio nei locali dei passeggierì non occupato dalle cuccette dovranno essere mantenuti sgombri da qualunque oggetto, ad eccezione degli effetti di vestiario, i quali non dovranno occupare più di un decimo di metro cubo per ciascun passeg-giere e dovranno essere disposti in modo da non impedire il passaggio e l’accesso alle cuccette, dovendo il restante del bagaglio essere messo nella stiva o in altro locale separato. Se qualche locale fosse adoperato per alloggio di passeggieri soltanto in parte, lo spazio rimanente potrà essere adoperato per deposito di merci, a condizione che sia separato mediante una solida paratia di tavole, ferme restando le altre prescrizioni relative alla ventilazione dell’alloggio dei passeggieri. Resta però proi-