24 PARTE PRIMA. cavalli nominali come sopra, e duo macchinisti, uno in primo e l’altro in secondo, se le macchine sono di maggior forza. La direzione delle macchine di forza non superiore a centocinquanta cavalli indicati sui piroscafi addetti esclusivamente al traffico lungo le coste dello Stato nei limiti stabiliti dal regolamento, e la direzione delle macchine dei piroscafi rimorchiatori, potrà essere affidata a persone pratiche aventi i requisiti prescritti dal regolamento stesso.1 70. Le navi devono essere comandate o da un capitano, o da un padrone, o da un marinaio autorizzato al comando, secondo la navigazione che imprendono, salvo il disposto del capoverso dell’art. 57. Le navi che imprendono viaggi di gran cabotaggio, ed i piroscafi che fanno il trasporto dei passeggieri nel Mediterraneo devono, oltre al capitano o al padrone, imbarcare un secondo che abbia almeno la qualificazione di scrivano. Le navi che imprendono viaggi di lungo corso, oltre al capitano, devono imbarcare un secondo che abbia il grado di capitano. I piroscafi che fanno il trasporto dei passeggieri fuori del Mediterraneo, oltre il capitano, devono imbarcare un secondo che abbia il grado di capitano ed un terzo che abbia almeno il grado di scrivano.2 71. La forza minima dell’equipaggio, per ciascuna classe di navi, potrà essere stabilita dal regolamento. Nell’armamento della nave il capitano o padrone e due terzi almeno dell’equipaggio devono essere nazionali. Gli ufficiali consolari all’estero possono però, secondo l’esigenza dei casi, permettere l’arruolamento di marinai esteri al di là dell a prescritta proporzione. Quanto al capitano o padrone ed al secondo di bordo, non sarà permesso di far ricorso ad esteri se non quando ciò divenisse necessario per impossibilità di provvedersi di nazionali. In mancanza di graduati esteri, o quando il regio console non creda di farvi ricorso, potrà essere assunto al comando della nave un nazionale che abbia grado minore di quello che sarebbe richiesto, ed alle funzioni di secondo o di terzo di bordo, nazionali ritenuti 1 Questo e i successivi articoli 70 e 71 vennero modificati dagli articoli 6, 7 e S della cit. L. Il aprile 1886. Confr. II., 200, 210, 213, 430, 446. 2 Confr. C„ 108, 354, 355 ; R„ 543.