REGOLAMENTO PEB LA MARINA MERCANTILE. 321 camera di deposito del mandamento, a seconda dei casi, l’imputato che trovisi in istato d’arresto, dopo averlo interrogato, secondo le norme stabilite dall’art. 1008 del presente regolamento. L’obbligo d’interrogare immediatamente 1’ imputato si estende anche nel caso in cui questi, sebbene libero, si trovi nelle condizioni previste daU’ultimo alinea dell’art. 444 su citato. Ove, per circostanze speciali, l’imputato in istato d’arresto, che dev’essere depositato nelle carceri giudiziarie, non potesse subito esservi tradotto, il capitano o l’uffiziale di porto lo farà altrimenti custodire, fino aU’arrivo sul posto dell’autorità giudiziaria, od alla emanazione, dei provvedimenti che saranno dalla medesima impartiti, o nel bastimento su cui trovasi l’arrestato, o nella sala di deposito del mandamento. La precedente disposizione è applicabile al caso, previsto dall’art. 441 del Codice per la marina mercantile, dell’arrestato per crimine o delitto commesso durante il viaggio a bordo di un bastimento, il cui primo approdo avvenga in un porto dello Stato. In questo caso però, ove l’approdo del bastimento avvenga in un porto, spiaggia o rada lontana dal luogo ove esistono le carceri giudiziarie, ed il bastimento su cui trovasi l’arrestato sia diretto ad un punto 'compreso nella giurisdizione territoriale dall’autorità giudiziaria competente a conoscere del reato per ragione d’iscrizione del bastimento nella matricola ivi esistente, e Bia pronto alla partenza, l’autorità marittima del luogo, dopo aver ritirate le carte processuali ed i corpi di reato, è in facoltà di fare sbarcare l’imputato o di farlo custodire sul bastimento medesimo sino all’arrivo di questo alla sua destinazione. L’autorità marittima, in quest’ultimo caso, darà al capitano o padrone del bastimento le opportune istruzioni in iscritto per la immediata consegna, al di lui arrivo, delTarrestato all’autorità marittima locale per gli effetti del citato art. 441, facendo di tutto menzione nel giornale di bordo, ed informandone 1’ autorità giudiziaria competente. 994. In caso di concorrenza del capitano od uffiziale di porto coll’autorità giudiziaria per gli atti di polizia giudiziaria relativi a crimini o delitti, spetterà a quest’ultima di procedere analogamente con facoltà di rifare quelli ai quali si