REGOLAMENTO PER LA MARINA MERCANTILE. 303 definita dai regolamenti locali di porto, dove già non lo sia da disposizioni vigenti. 892. La capitaneria di porto e l’uffizio del genio civile ogniqualvolta ne riconosceranno la convenienza provvederanno di concerto a tali visite delegandovi rispettivamente gli uf-fiziali da essi dipendenti. 893. Gli uffiziali del genio civile e della capitaneria di porto delegati alle visite di cui sovra, ne stenderanno il relativo processo verbale in duplice originale, e lo consegneranno agli uffizi da cui rispettivamente dipendono, i quali faranno di accordo i provvedimenti opportuni. 894. Se, per praticare le visite su accennate, gli uffiziali del genio civile e della capitaneria avessero da attraversare beni privati, i proprietari dovranno lasciare loro libero accesso nell’esercizio delle loro funzioni. In caso di rifiuto, vi sarà provveduto d’uffizio dalla prefettura. 895. Colle precedenti disposizioni non viene derogato a quanto è particolarmente prescritto dalla legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici, circa il regime dei fiumi, torrenti, canali, rivi e colatori naturali. 896. Per la coltivazione o l’apertura di cave da pietra, come per qualunque lavoro di considerevole e-scavazione ed estesi dissodamenti di terreni, entro il perimetro dei bacini che versano le loro acque in un porto, i proprietari dovranno munirsi dell’opportuna licenza dell’autorità marittima, seguendo le norme sovra espresse, per quanto concerne le opere lungo i canali e rivi, che sboccano in "un porto, e dovranno sottostare alle cautele e condizioni che saranno loro imposte. 897. Nelle provincie in cui sono instituiti uffizi centrali per il servizio speciale dei porti, spiagge e fari, ed in quelle che trovansi nella giurisdizione degli uffizi medesimi, le pratiche occorrenti per lo adempimento delle disposizioni contenute negli articoli 885, 891, 892 e 898 sono esclusiva-mente fatte a cura degli anzidetti uffizi. Nei casi poi contemplati dall’art. 888 i documenti da provarsi dovranno essere comunicati, oltreché agli uffizi centrali pel servizio speciale dei porti, spiagge e fari, anche agli uffizi del genio civile per il servizio generale della provincia in cui debbonsi eseguire le opere.