CODICE PER LA MARINA MERCANTILE. 59 loti, e le norme del servizio saranno determinate dal regolamento. 194. Il piloto condannato per i reati indicati negli articoli 28 b e 62 6 sarà can celiato dal registro, nè riammesso se non dopo ottenuta la riabilitazione. 195. La mercede dei piloti sarà fissata con tariffa da stabilirsi con decreto reale.1 196. Ogni promessa di mercede maggióre di quella portata dalla tariffa, e fatta in momento di pericolo della nave, sarà inattendibile. 197. Nessun estraneo al corpo dei piloti potrà essere assunto a prestar l’opera di piloto pratico locale. Tuttavia i pescatori ed altra gente di mare, qualora in assenza dei piloti fossero richiesti di prestare la loro assistenza per la condotta di una nave in un porto od in qualche difficile passaggio, potranno accettare l’incarico, purché appena saliti a bordo dichiarino di non essere piloti autorizzati. 198. Il corpo dei piloti dovrà prestare cauzione per la somma che sarà determinata dal regolamento. 199. Il corpo dei piloti sarà responsabile, sino a concorrenza della cauzione, dei danni cagionati per la imperizia o negligenza del piloto, salvo i maggiori diritti contro quest’ultimo. 200. L’ uso dei piloti potrà essere dichiarato obbligatorio nei porti, nelle rade o nei canali, nei quali sarà riconosciuto necessario.2 201. Il piloto che scorta una nave hà diritto di stabilire la rotta e di comandare ogni manovra di vele, di àncore, di cavi, di ormeggio e tutto quanto si riferisce alla sicurezza della nave. 202. I piloti non potranno lasciare le navi commesse alla loro direzione fino a che queste siano ancorate e poste in salvo nel luogo di loro destinazione, e quando le navi uscissero, sino a che non si trovino fuori da ogni pericolo. In nessun caso le operazioni compiute da un pilota o da un assimilato a pilota possono trasformarsi in servizi0 di salvamento o di assistenza ; deve, per conseguenza, essere respinta come inconcludente la prova, offerta dal pilota, del pericolo personale cui nel compimento della sua opera andò incori11'0' non potendo mai la circostanza del pericolo produrre a suo riguardo le conseguenze giuridiche del salvamento e dell'assistenza (A. Cagliari, 30 marzo 1911 - Dir. Maritt., 1911, 164). 2 II capitano e, per esso, l’armatore sono responsa,)1'1 “el fatto del pilota pratico obbligatorio (C. l'arino, 17 dicembre 1897 - Dir. Maritt., 1899, 15).