272 PARTE SECONDA. no," Napoli,. Bari, Ancona, Venezia, Messina, Palermo e Cagliari. 736. Ciascuna cassa è destinata a ricevere i depositi della gente di mare del compartimento marittimo, in cui è stabilita la sede e quelli provenienti da altri compartimenti marittimi, seconda la seguente circo-scrizione : Genova (Porto Maurizio, Savona, Genova, Spezia) ; Livorno (Livorno, Por-toferraio, Civitavecchia) ; Napoli (Gaeta, Napoli, Castellammare di Stabia, Pizzo) ; Bari (Taranto, Bari) ; Ancona (Ancona, Rimini) ; Venezia (Venezia) ; Messina (Catania, Messina) ; Palermo (Palermo, Trapani, Porto Empedocle) ; Cagliari (Cagliari, Maddalena). 737. Alla capitaneria di porto, nella cui giurisdizione ha seda la cassa, saranno dalle altre capitanerie (poste nella rispettiva circoscrizione) trasmessi i valori e le somme che vi si debbono depositare. La capitaneria ricevente verserà i detti valori o somme nella cassa e terrà col tesoriere la contabilità complessiva, di cui nei successivi articoli, tanto pei depositi fatti per proprio conto, quanto per quelli che si riferiscono alle altre capitanerie. 738. L’intendenza di finanza autorizzerà i tesorieri a ricevere i depositi sulla richiesta del capitano di porto capo del compartimento in cui ha sede la cassa. La richiesta staccata da un registro a matrice, oltre alla qualità ed alla entità di ciascun deposito, indicherà se esso formi un articolo separato per un solo oggetto e più persone, ovvero per più oggetti e più persone, ma non per una stessa causa. Il tesoriere rilascerà per ciascun deposito una speciale quitanza da conservarsi presso la capitaneria. 739. Del versamento e del ritiro dei depositi fatti come all’articolo precedente, i capitani di porto del compartimento in cui hanno sede le casse, prenderanno nota in un registro espressamente istituito. Le altre capitanerie di porto terranno conto corrente colla capitaneria centrale delle somme e valori trasmessi o ritirati. 740. Sulle istanze degli aventi diritto le capitanerie di porto, situate nella circoscrizione, chiederanno alla capitaneria centrale la restituzione di tutte o parte delle somme o valori depositati.