CODICE PER LA MARINA MERCANTILE. 75 pena sarà del carcere da tre mesi a due anni. Qualora si trattasse di violenze, percosse o ferite, le quali avessero da per sè stesse il carattere di un delitto o di un crimine, il reo sarà punito colle pene portate dal Codice comune aumentate di due gradi. 288. L’insubordinazione verso un ufficiale di bordo sarà punita colle pene menzionate nei precedenti articoli diminuite di un grado. 289. Se le vie di fatto contro un superiore seguissero in rissa, o per motivi estranei al servizio di bordo, la pena potrà essere diminuita da uno a due gradi. La circostanza della rissa non potrà allegarsi a difesa di cbi l’avesse provocata. 290. I passeggieri i quali a bordo ingiuriassero il ca pitano, o commettessero vie di fatto contro il medesimo, saranno soggetti alle stesse pene stabilite per le persone dell’equipaggio, colla diminuzione di uno a due gradi. 291. L’omicidio del capitano, o padrone, od uffi ciale di bordo, sarà sempre punito di morte1 quando sia la conseguenza di violenze usate nel reato di insubordinazione, salvo il disposto degli articoli 289 e 301. 292. Gl’ individui dell’equipaggio, i quali essendo presenti ad atti di violenza commessi a bordo della nave contro il capitano, o padrone, non ne avessero preso la difesa, saranno puniti col carcere da sei mesi ad un anno. 298. Il complotto fra tre o più persone dell’equipaggio allo scopo di attentare alla sicurezza, alla libertà od all’autorità del capitano, sarà punito col carcere da sei mesi a tre anni, salvo che rivesta il carattere di un tentativo di reato per cui fosse applicabile una pena maggiore. Pel reo di complotto che fosse ufficiale di bordo, la pena sarà aumentata di un grado. 294. La riunione di più persone dell’ istesso equipaggio in numero che ne ecceda il terzo, le quali si ostineranno nel rifiuto di eseguire un ordine ad esse dato dal capitano, o padrone, o nel chiedere alcuna cosa, o portare lagnanze tumultuosamente e con minaccio, sarà considerato come ammutinamento. Se l’ammutinamento sia relativo a lagnanze o domande, o riguardi ordini non riflettenti il servizio, o non abbia luogo a bordo, 1 Alla pena di morte è sostituita quella dell’ergastolo : E. D. 1“ dicembre 1889, n. 6505.