340 PARTE SECONDA. ziale di porto domanda all’imputato le sue generalità, e lo interroga sui fatti che costituiscono l’oggetto del-l’imputazione ; 2° il cancelliere dà lettura dei processi verbali e dei rapporti relativi alla causa, non che delle dichiarazioni scritte dei testimoni nei casi previsti dall’art. 311 del Codice di procedura penale e dal 3° comma del-l’art. 449 del Codice per la marina mercantile ; 3° esamina i testimoni e riceve le relazioni dei periti, dopo avere gli uni e gli altri prestato il giuramento a norma dell’art. 1010 del presente regolamento ; 4° sarà pure sentita la parte civile; l’imputato od il suo procuratore speciale, ed il difensore avranno sempre gli ultimi la parola. Tutte le accennate disposizioni debbono osservarsi apena di nullità. Nondimeno, la nullità derivante dalla mancanza deH’esame dei testimoni o dalla lettura delle disposizioni scritte, e di cui nel precedente n. 3, sarà sanata col silenzio delle parti. 1048. Il verbale del dibattimento riferisce, a pena di nullità, in succinto, le risposte dell’imputato, le deposizioni o dichiarazioni dei testimoni e dei periti ; le conferme, le variazioni o le aggiunte che avessero fatte alle loro deposizioni o dichiarazioni precedenti, ogni altra circostanza che risultasse dal loro esame e le risposte dell’ imputato e le conclusioni della parte civile. 1044. Se nella discussione della causa sono stati indicati nuovi documenti, o nuovi testimoni necessari per la dilucidazione del fatto, o se qualcuno dei testimoni necessari non è comparso, il capitano o l’uffiziale di porto potrà farsi presentare i documenti e far citare i testimoni, rinviata, ove occorra, la causa ad altra udienza. Di ciò tutto si terrà pure conto nel processo verbale del dibattimento. 1045. Terminato questo, il capitano o l’uffiziale di porto profferisce immediatamente ad alta voce la sentenza, la quale dovrà contenere : 1° le generalità dell’imputato ; 2° l’enunciazione in succinto del fatto imputato ; 3° i motivi sui quali la sentenza è fondata ; 4° la condanna o l’assoluzione, o la dichiarazione che non si è fatto luogo a procedimento, coll’ indicazione degli articoli di legge applicati ; 5° la data del giorno, mese ed anno e l’indicazione del luogo in cui fu pronunziata ;