REGOLAMENTO PER LA potrà essere impugnata per violazione od ommissione delle prescritte forme per assicurare la difesa dell’ imputato. Le disposizioni degli articoli 041, 642, 643, e 644, parte la, del Codice di procedura penale succitato sono applicabili alle sentenze dei capitani e degli uffiziali di porto. 1058. La dichiarazione di ricorrere per la cassazione sarà fatta alla cancelleria del capitano o dell’ uffiziale di porto che ha pronunziato la sentenza, dalla parte • condannata, dal suo procuratore o da persona munita di mandato speciale, nei modi e nelle forme prescritte dall’ art. 648 del Codice di procedura penale. Il termine per ricorrere in cassazione e la decorrenza del medesimo sono quelli stabiliti dall’art. 649 del Codice suddetto, e nel caso previsto dall’art. 653 il termine sarà quello stabilito dal detto articolo. Per le sentenze di condanna pronunziate a carico d’individui appartenenti alla marina, mentre sono in navigazione, il termine comincierà a decorrere dal giorno dello sbarco loro nel Regno accertato nei termini degli art. 115 e seguenti del Codice per la marina mercantile e 652 del presente regolamento. Durante il termine suindi- MARINA MERCANTILE. 345 cato, e ^e vi è stata domanda di cassazione, sarà sospesa la esecuzione della sentenza. Se la causa è individua, la domanda di cassazione di uno dei condannati sospende l’esecuzione della sentenza anche riguardo agli altri. Le disposizioni degli articoli 655, 656, 657, 659 e 660 del Codice di procedura penale riguardanti le sentenze dei pretori, saranno osservate anche per rispetto alle sentenze dei capitani e degli uffiziali di porto in quanto vi siano applicabili ; la trasmissione però alla corte di cassazione degli atti e dei documenti del processo, del ricorso e dei documenti potrà farsi direttamente dal capitano o dall’ uffiziale di porto. La pena da infliggersi al cancelliere dell’ uffizio di porto che avesse trascurato di unire agli atti l’elenco dei documenti e lacopia della dichi arazioue del ricorso di cui nel citato art. 660, sarà quella deU’ammenda che potrà estendersi fino al maximum. 1059. La Corte di cassazione che annullerà una sentenza profferita da un capitano od uffiziale di porto, rimetterà gli atti del processo e le parti avanti un altro capitano od uffiziale di porto della giurisdizione della Corte da cui dipende