CODICE PER LA MARINA MERCANTILE. 25 capaci di esercitarle a giudizio del console stesso. Questa facoltà è limitata al compimento del viaggio, e cesserà anche prima,quando riesca possibile di assumere, al comando della nave od alle funzioni di secondo o di terzo, cittadini dello Stato aventi le condizioni prescritte.1 72. Nessun nazionale potrà essere ammesso a far parte dell’ equipaggio di una nave mercantile, se non sia iscritto nelle matricole o nei registri della gente di mare.2 73. Il contratto d’arruolamento fra il capitano o padrone, od armatore e le persone dell’equipaggio, deve, a pena di nullità, essere fatto per scrittura, ed essere firmato anche dalla persona arruolata. Se l’arruolato non sa scrivere, l’ufficiale di porto deve farne menzione nell’atto di arruolamento e fare intervenire due testimoni estranei all’equipaggio. Nel contratto di arruolamento, i minori di età, i quali abbiano compiuti gli anni diciotto, si considerano come emancipati, e possono firmare senza intervento di genitori o di tutori. L’arruolamento dei minori di diciotto anni deve essere fatto dai rispettivi genitori o tutori, sia col loro intervento personale all’atto di arruolamento, sia mediante autorizzazione da depositarsi all’ufficio diporto e risultante da atto ricevuto da un notaio, o, in carta libera, dal sindaco del comune. L’arruolamento dei giovanetti indicati nell’art.262 del Codice civile può farsi col consenso dell’amministrazione dell’ospizio, prestato nella forma stabilita nel regolamento.3 74. Le persone dell’equipaggio tuttavia soggette al-l’obbligo della leva non potranno essere sbarcate in paese estero, ancorché fosse finito l’arruolamento o vi fosse il consenso delle parti. 75. Se un individuo dell’equipaggio di un legno nazionale fosse sbarcato o abbandonato in paese estero od in un porto dello Stato diverso da quello dell’arruolamento, senza che abbia ricevuto contemporaneo arruolamento sopra altra nave, le spese’ del di lui ritorno in patria saranno poste : a) A carico della nave, e saranno sborsate dal ca- 1 Contr. R„ 437 ; C. Comm., 496, 499. 2 Confi-. R., 430, 436. 3 Confr. R„ 466, 474 ; C. Comm., 499, 522, 523.