REGOLAMENTO PER LA MARINA MERCANTILE 317 za del giuramento e sulle pene stabilite contro i colpevoli di falsa perizia. 979. Le parti hanno facoltà di presentare testimoni, la cui comparsa sta a cura e diligenza delle medesime. Invece i testimoni chiamati d’uffizio ed i periti saranno citati verbalmente per mezzo di una persona della bassa forza dell’uffizio di porto. Se questi testimoni o periti non compariscano, o, comparendo, ricusino di giurare, potranno essere condannati ad una ammenda non minore di lire 5. Se dopo la condanna all’ammenda, giustificassero i motivi della loro comparizione, potranno essere assoluti dalla condanna medesima. 980. Non si fa alcun atto o processo verbale della istruzione, eccettuato il caso in cui venga impugnato come falso un documento. Avvenendo questo caso, se la parte che produsse il documento insista di volersene servire, il processo verbale, insieme col documento impugnato, si rimette al procuratore del Re, competente per ragione di territorio, dal capitano o dall’uffiziale di porto chiamato a decidere della controversia. Ove questi non sia in grado di decidere senza il documento impugnato, so- I spenderà ogni provvedimento sul merito della controversia sino all’esito del relativo giudizio sul falso. 981. Le udienze civili dei capitani ed uffiziali di porto sono pubbliche, e si tengono nel locale destinato al loro uffizio. La polizia dell’udienza appartiene al capitano od all’uffiziale di porto chiamato a decidere le controversie. Se durante l’udienza avvenga qualche disordine, il detto funzionario ammonirà il disturbatore, e qualora, non ostante la fatta ammonizione, l’ordine non potesse ristabilirsi avrà la facoltà di far espellere dall’udienza il contravventore od anche infliggergli, seduta stante, un’ammenda. Potrà anche, in caso di bisogno, richiedere l’intervento della forza pubblica. 982. Il capitano o l’uf-fiziale di porto può assumere per le scritturazioni del verbale, di cui nell’articolo 15 del Codice per la marina mercantile, o il funzionario del suo uffizio chiamato da questo regolamento sì far le veci del cancelliere nell’istruttoria delle cause penali, ovvero qualunque persona che sia maggiore di età, che abbia capacità sufficiente e non sia esclusa dall’esercizio dei pubblici uffizi, la quale