REGOLAMENTO PER LA MARINA MERCANTILE. 127 stati già iniziati dall’autorità marittima. 21. In caso di assenza o di impedimento del capo d’uffizio ne fa provvisoriamente le veci l’impiegato dell’uffizio medesimo più elevato in grado, e nel caso di parità di grado quello più anziano, il quale risponde della regolarità del servizio per tutto il tempo che ne resta alla direzione. 22. Negli uffizi di porto in cui si trovi un solo impiegato, il servizio, in caso di assenza o di impedimento del titolare, è assunto dall'impiegato doganale e, in mancanza di esso, dal sindaco locale. Nel primo caso, il capo del compartimento è tenuto a prendere dei preventivi concerti coll’autorità da cui dipende l’impiegato doganale. 23. In occasione di cambiamento del capo d’uffizio devesi compilare processo verbale della consegna dell’uffizio e del servizio, e trasmetterne copia al Ministero. 24. Tutti i capi d’uffizio di porto hanno l’obbligo di prestarsi alle richieste di verificazione per parte degli ispettori demaniali, e degli impiegati degli uffizi dei pesi e misure, come pure alle domande d’informazioni degli agenti delle tasse. Capo III. Disposizioni riflettenti il personale del corpo delle capitanerie di porto.1 Sezione I. Capitano di porto ispettore. 25. Il capitano di porto ispettore è incaricato, per propria ìnstituzione, della ispezione di tutte le capitanerie, uffizi e delegazioni di porto e dei lazzaretti, a fine di veri-filare la regolarità del servizio, e di, assicurare e coordinare l’osservanza delle leggi e dei regolamenti per l'amministrazione marittima e sanitaria. 26. E dovere di tutti gli impiegati di porto di usare rispetto e deferenza all'ispettore, aderire alle sue richieste, ed eseguire quelle istruzioni riguardanti il servizio che, in via d'urgenza, egli stimasse d'impartire. 27. lìispettore, nell’ eserci-j zio delle sue funzioni, riceverà qualunque reclamo scritto o verbale, e, se lo meriti, ne farà oggetto d'indagini per ! riferirne al Ministero. 1 Le norme riflettenti il personale del Corpo delle Capitanerie di porto sono state a più riprese e in vario senso modificate da disposizioni successive, di cui quelle in vigore son riportate nella parte terza del volume. Per i commessi, vedi il R. D. 9 agosto 1910, n. 667, art. 12 e seg., e il R. 15. 4 agosto 1913, n. 1003.