MOD. E AGGIUNTE : ART. 1 E SEG. C., 5 E SEG. R. 379 Cominciando dal grado superiore si elimineranno, quei funzionari che abbiano sorpassati i limiti di età stabiliti ; si designeranno quindi i funzionari promo-vibili del grado o classe immediatamente inferiori in numero uguale ai posti vacanti nel grado o classe superiori, e, per questi funzionari, si terrà conto del limite di età come se fossero già stati promossi. Si proseguirà nello stesso modo per tutto i! ruolo . Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta, ufficiale del Regno. Ordiniamo ecc. Dato a Roma, addi 3 febbraio 1918. TOMASO DI SAVOIA. Orlando Del Bono Nitti. Decreto Luogotenenziale 16 maggio 1918, n. 640, circa il reclutamento e l’avanzamento del coi'po delle capitanerie di porto, modificato dal Decreto Luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 640. TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA luogotenente generale di sua maestà VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d’Italia. In virtù dell’autorità a Noi delegata ; In forza delle facoltà conferite al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671 ; Visto il decreto Luogotenenziale 3 febbraio 1918, n. 161 ; Udito il Consiglio dei ministri ed il Consiglio superiore di marina : Sulla proposta del Ministro segretario di Stato per la marina ; Abbiamo decretato e decretiamo ;