CODICE PER LA MARINA MERCANTILE. 31 Per guarentire l’adempimento delle obbligazioni e degli impegni assunti, i capitani di navi estere dovranno dare cauzione nei modi e per la somma da determinarsi dal regolamento. Capo IX. Della polizia di bordo. 0*2. I capitani e padroni devono mantenere l’ordine e la polizia sulla propria nave ; e tutte le persone che vi sono imbarcate, in qualsivoglia qualità, devono loro rispetto ed obbedienza in tutto ciò che concerne la tranquillità del bordo, la sicurezza della nave, la cura delle mercanzie ed il successo della spedizione. A questo effetto i capitani e padroni possono valersi del potere disciplinare loro concesso dagli articoli 450 e seguenti. In nessun caso, salvo un’urgenza del servizio di bordo, il capitano o padrone potrà impedire che la gente del suo bordo si presenti alle autorità marittime o consolari per porgere reclami.1 03. Se a bordo di una nave siasi commesso du- 1 Confi*. C., 365 ; C, Comm., 4 2 Confr. C., 361, 390, 434 ; R, 3 Confr. C. Comm., 509. rante la navigazione un crimine o delitto, il capitano o padrone dovrà procedere a termini dell’articolo 436. Nel caso di un decesso avvenuto a bordo, il capitano o padrone procederà a norma del successivo articolo 437.2 91. Se nel corso del viaggio mancassero o si guastassero le provviste di acqua e le vettovaglie, il capitano o padrone, dovrà provvedere al bisogno della gente imbarcata con tutti i mezzi possibili. A questo effetto egli deve procurare di rifornirsene dalle navi che incontrasse, od altrimenti approdando al più vicino luogo, quand’anche fosse perciò necessario deviare di rotta.3 95. Se la gente dell’equipaggio non riceve l’intera razione convenuta prima della partenza, e, in mancanza di convenzione, quella stabilita dal regolamento, mentre esistevano a bordo provviste in sufficiente quantità, o essendo queste mancate od alterate era possibile rifornirle, sarà dovuta all’equipaggio una indennità, senza pregiudizio delle pene incorse dal capitano. yo. , 580, 598.