MOD. E AGGIUNTE: ART. 543-587 R. 465 B) Per i piroscafi addetti al trasporto dei passeggieri in viaggi di lunga navigazione. 3°. Il piroscafo dovrà essere fornito di un apparecchio per disinfezione a vapore sotto pressione del tipo Geneste-Herscher o di sistema simile, riconosciuto di pari efficacia dalla Commissione di visita, come pure di una lavanderia a vapore che potrà anche essere combinata col detto apparecchio. In mancanza della lavanderia a vapore si dovrà provvedere nel modo indicato dal seguente art. 30. 4°. Le paratìe di ferro, che circolano i compartimenti delle, macchine e delle caldaie, quando non esistano cofani od intercapedini, dovranno essere completamente rivestite di tavole all’esterno. 4. Il trasporto degli emigranti sarà vietato ai piroscafi, i quali, in base ad una prova da eseguirsi innanzi la Commissione di cui al successivo art. 44, per una durata di 12 ore continue di marcia e con metà carico, non raggiungano una velocità di undici miglia nautiche all’ora. 11 piroscafo che in tre viaggi di lunga navigazione non avesse raggiunto una velocità media normale di 10 miglia, salvo casi di forza maggiore, sarà escluso dai trasporti successivi. Sezione II. Trasporto dei passeggeri per viaggi di lunga navigazione. § I. — Ordinamento ed assetto interno dei piroscafi. 5. Sui piroscafi destinati a viaggi di lunga navigazione è permesso l’imbarco di passeggieri sì nel primo corridoio (superiore) che nel secondo immediatamente sottostanti alla coperta, purché questi abbiano rispettivamente l’altezza almeno di m. 1,80 e di m. 2,00 misurata dalla faccia superiore del tavolato alla faccia superiore dei bagli del ponte sovrastante e non siano formati con tavolati posticci. Sono considerati come tavolati posticci i ponti che non siano di solida costruzione e non siano formati da bagli metallici, fissati stabilmente alle murate, e da tavo- considerando come mezzi di salvataggio non solo le imbarcazioni di salvataggio, ma anche le imbarcazioni comuni e le zattere di sistema approvato.