CODICE PER LA MARINA MERCANTILE. 79 false relazioni alle autorità destinate a ricevere tali atti secondo le vigenti leggi, incorrerà nella pena della reclusione. 1 Alla stessa pena saranno soggette le persone che con giuramento affermeranno vera la relazione del capitano conoscendone la falsità. 309. Sarà punito col carcere non minore di sei mesi il capitano o padrone di una nave il quale dolosamente si rendesse colpevole di alcuno dei seguenti fatti : 1° Se, senza necessità, avrà preso danarosulcorpo, sulle vettovaglie o sul corrèdo della nave ; avrà impegnato o venduto merci o vettovaglie, o avrà portato nei suoi conti avarie o spese supposte ; 2° Se, fuori dei casi permessi dalle leggi commer ciali e senza le formalità dalle stesse prescritte, venderà la nave ; 3° Se, eccettuato il caso di pericolo imminente, avrà scaricato alcuna delle merci prima di aver fatto la relazione prescritta dalle leggi commerciali. 310. Il capitano o padrone il quale, o facendo o autorizzando il contrabbando, o in altra maniera, avrà causato 1’ applicazione di una multa a carico degli armatori maggiore di lire mille e non eccedente lire quattromila, sarà punito col carcere estendibile ad un anno, senza pregiudizio della pena del contrabbando o di altra, in cui fosse incorso. Se la multa eccederà le lire quattromila, ovvero si faccia luogo alla confisca della nave, o di tutto o di parte del carico, la pena sarà quella del carcere non minore di sei mesi, e a questa pena potrà essere aggiunta quella della sospensione, ed anche, secondo le circostanze, quella della destituzione. 311. Le persone dell’equipaggio che, senza il consenso del capitano o padrone, avranno imbarcato o sbarcato effetti, il sequestro dei quali sarà stato causa di spese o di danni per gli armatori, saranno punite colla pena del carcere2 estendibile ad un anno,indipendentemente dalle multe od ammende in cui fossero incorse per il sequestro, e senza pregiudizio dell’indennità dovuta agli armatori. 312. Qualunque persona dell’equipaggio che avrà volontariamente alterato i viveri, o deteriorato attrezzi od altri oggetti di 1 Reclusione da 3 a 10 anni. Detenzione.